Il primo elemento da verificare è la natura del posto auto. Se si tratta di una proprietà esclusiva, il titolare può far valere il proprio diritto anche se lo spazio si trova all'interno di un garage o di un'area condominiale. Se invece il parcheggio si trova su una parte comune, trovano applicazione regole differenti e assume particolare rilievo il regolamento condominiale.
Quando il posto auto appartiene esclusivamente a un condomino, quest'ultimo ha il diritto di utilizzarlo e di impedire agli altri di farne uso senza autorizzazione. Il riferimento è l'art. 832 del c.c., che riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, pur nei limiti stabiliti dalla legge.
L'indicazione catastale del posto auto come pertinenza dell'appartamento può essere un elemento utile, ma non è da sola sufficiente a dimostrare la proprietà. Per stabilire la titolarità occorre fare riferimento soprattutto al titolo di acquisto. Se un'altra persona occupa senza autorizzazione il posto privato, il proprietario potrà certamente pretenderne la liberazione.
Quando l'auto occupante appartiene a un altro condomino, la questione può coinvolgere anche la gestione condominiale, soprattutto se il comportamento vìola il regolamento o riguarda l'utilizzo delle parti comuni. Il primo interlocutore è normalmente l'amministratore che, ai sensi dell'art. 1130 del c.c., deve curare anche l'osservanza del regolamento condominiale. Se quest'ultimo disciplina i parcheggi, la violazione può comportare una sanzione: l'art. 70 delle disp. att. c.c. consente infatti, quando previsto dal regolamento, una sanzione fino a 200 euro per le infrazioni, nei limiti stabiliti dalla legge.
Questo non significa, però, che l'amministratore diventi automaticamente il soggetto incaricato di difendere in giudizio il singolo proprietario del posto auto. Quando viene leso un diritto di proprietà esclusiva, il titolare può agire direttamente per ottenere la cessazione dell'occupazione e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento danni.
Ancora diversa è l'ipotesi in cui l'auto appartenga a una persona estranea al condominio. Il fatto che il garage o il cortile siano accessibili attraverso un cancello, una sbarra o, al contrario, siano privi di barriere non determina automaticamente la natura pubblica dell'area. Anche gli spazi condominiali sono infatti soggetti a regole di utilizzo e non diventano semplicemente parcheggi pubblici perché l'accesso fisico è possibile. È, quindi, importante che la natura privata dell'area e le regole di utilizzo siano adeguatamente segnalate.
L'amministratore, per quanto riguarda le parti comuni, può avere un ruolo nella gestione della sicurezza e nell'applicazione del regolamento; il proprietario del posto privato, come visto, può tutelare direttamente il proprio diritto. In presenza di un estraneo, inoltre, non è automatico che l'amministratore debba presentare una denuncia alla polizia: occorre valutare concretamente la natura della condotta e l'eventuale configurabilità di un illecito.
In generale l'occupazione abusiva non costituirà automaticamente un reato e la rilevanza penale dipenderà dalle circostanze. L'art. 614 del c.p. disciplina la violazione di domicilio e assume rilievo anche rispetto a determinati spazi condominiali. La Cassazione penale, con sentenza n. 31700 del 2023, ha riconosciuto che il cortile condominiale può rientrare nella nozione di privata dimora tutelata dalla norma e non deve essere considerato automaticamente un luogo aperto al pubblico.
Può inoltre venire in considerazione l'art. 610 del c.p., relativo alla violenza privata, ad esempio quando una condotta sistematica impedisca concretamente al proprietario di utilizzare il proprio posto o di accedere al bene. Anche chi blocca deliberatamente con la propria auto quella altrui può, in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, incorrere in tale reato. Ma la semplice presenza occasionale di un veicolo non basta da sola a configurare un illecito penale.
Di fronte all'occupazione abusiva è comprensibile pensare di rimuovere personalmente l'auto o impedirne la partenza. È però una soluzione da evitare. In linea generale, infatti, il proprietario non può trattare l'area privata come se fosse una strada pubblica e chiamare autonomamente un carro attrezzi per ottenere la rimozione del veicolo, senza uno specifico presupposto che lo consenta.
È inoltre rischioso bloccare l'auto abusiva con la propria vettura: una reazione di questo tipo, se idonea a impedire la libertà di movimento altrui, può a sua volta assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 610 c.p.
Il proprietario può documentare l'occupazione anche attraverso fotografie, indicando possibilmente data, ora, posizione del veicolo e targa. Conservare un'immagine per tutelare un proprio diritto è però cosa diversa dal diffonderla pubblicamente. La presenza della targa non rende infatti automaticamente illecita la fotografia, ma la successiva pubblicazione sui social network o la diffusione indiscriminata dell'immagine porrebbe problemi diversi sotto il profilo della privacy.
Anche la videosorveglianza condominiale è possibile per proteggere beni comuni e privati, ma deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, a partire dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, oltre ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
Il condominio deve rispettare le regole previste per la videosorveglianza e gli obblighi informativi. Anche il singolo proprietario può installare una telecamera per proteggere il proprio posto auto, ma l'inquadratura deve essere limitata, per quanto possibile, alla propria area e non trasformarsi in un sistema di sorveglianza degli spazi altrui. Le immagini raccolte legittimamente potranno essere utilizzate, nei limiti consentiti, per provare una violazione e tutelare un proprio diritto.
L'occupazione abusiva del posto auto può comportare, oltre alla liberazione dello spazio, anche il risarcimento del danno.
La Cassazione, con la sentenza n. 30984/2023, ha riconosciuto la risarcibilità della privazione del godimento del bene anche senza provare uno specifico mancato guadagno. Se il proprietario dimostra, ad esempio, che avrebbe potuto affittare il posto, tale perdita inciderà sul risarcimento. E, in assenza di una quantificazione precisa, il giudice potrà procedere alla liquidazione equitativa, anche sulla base dei valori locativi di mercato. Da parte sua l'occupante potrà comunque dimostrare l'assenza di un concreto danno o di un'utilità persa dal proprietario.
Ricapitolando, la strada più prudente è procedere per gradi: innanzitutto documentare l'occupazione, conservando fotografie e annotando date e circostanze; se l'autore è identificabile, potrà essere utile una diffida formale a cessare il comportamento. Se è coinvolto un altro condomino, è opportuno informare tempestivamente l'amministratore, soprattutto quando vi sia una violazione del regolamento. Se l'occupazione persiste, il proprietario potrà ricorrere alla tutela civile per ottenere la cessazione della condotta e, quando spettante, il risarcimento.
Infine ricordiamo che, per le controversie condominiali soggette alla procedura, la mediazione civile prevista dal D.Lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità prima dell'avvio della causa.