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Posti auto condominiali: possibile la turnazione?

Posti auto condominiali: possibile la turnazione?

Il condomino che veda violato il proprio diritto al pari uso del parcheggio condominiale può pretendere che l’assemblea condominiale disponga la turnazione nell’utilizzo del medesimo.

Il condomino può pretendere che i posti auto condominiali, presenti nelle parti comuni dell’edificio, vengano utilizzati in maniera equa da parte di tutti i condomini, magari provvedendo a disporre dei turni nella loro utilizzazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 310 dell’11 gennaio 2016, si è pronunciata proprio in merito a questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino si era rivolto al Giudice, lamentando di non riuscire quasi mai a parcheggiare la propria autovettura negli spazi condominiali a ciò destinati, a causa delle dimensioni di alcune delle auto parcheggiate dagli altri condomini.

La questione, era già stata sottoposta al vaglio dell’assemblea condominiale, la quale, tuttavia, aveva respinto la proposta del condomino di “sostituzione dell'assegnazione temporanea o in subordine del ricorso alla turnazione”, al fine di razionalizzare l’utilizzo degli spazi comuni destinati a parcheggio.

Ritenendo la decisione dell’assemblea ingiusta, il condomino aveva impugnato la delibera dell’assemblea dinanzi al Tribunale, evidenziando come la stessa si ponesse in violazione dell’art. 1102 cod. civ., che disciplina l’uso della cosa comune, dal momento che la continua occupazione dei posti auto da parte degli altri condomini determinerebbe la violazione del suo diritto al pari uso della cosa comune in questione.

Il condominio si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni del condomino ricorrente e rilevando come due dei posti auto condominiali erano di proprietà esclusiva di alcuni condomini, che li avevano acquistati per usucapione.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condomino ricorrente, evidenziando che l’area condominiale destinata a parcheggio rappresenta un bene comune, di cui hanno diritto di godere tutti i condomini, ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Di conseguenza, la limitazione di tale diritto nei confronti di uno dei condomini, doveva considerarsi, secondo il Tribunale, illegittima.

Il Tribunale, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, richiamava una sentenza della Corte di Cassazione, con la quale la Suprema Corte aveva stabilito che l’utilizzo del bene comune può essere frazionato, qualora sussistano i presupposti per un godimento separato del bene da parte di tutti i partecipanti alla comunione, senza che ciò comporti un’alterazione della destinazione d’uso del bene (Cass. civ., sentenza n. 1004 del 2004), oppure è possibile procedere attraverso la turnazione nell’utilizzazione del bene comune, qualora non sia possibile la sua utilizzazione simultanea.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dal condomino avverso la delibera assembleare, dichiarandola illegittima nella parte in cui aveva leso il diritto all’uso comune del condomino, respingendo la proposta del medesimo di procedere alla turnazione nell’utilizzazione dell’area di parcheggio condominiale.



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