È questo il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, che ha confermato il richiamo verbale inflitto a un legale per avere contattato direttamente il giudice nell'ambito di una causa civile.
La vicenda riguardava un avvocato stabilito, cioè un professionista abilitato a esercitare in Italia sulla base dell'iscrizione professionale conseguita in un altro Stato. L'uomo era personalmente coinvolto in un procedimento civile come parte ricorrente ed era assistito da un altro difensore. Nonostante ciò, aveva inviato direttamente al magistrato una email contenente riferimenti giurisprudenziali e considerazioni a sostegno della propria posizione.
Il giudice lo aveva invitato a non effettuare ulteriori comunicazioni dirette. Il professionista aveva quindi inviato una seconda email di scuse, precisando che le argomentazioni trasmesse erano già state esposte nel corso del giudizio.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento aveva comunque ritenuto violati diversi precetti del Codice deontologico forense. Considerata la limitata gravità della condotta, le scuse tempestivamente presentate e l'assenza di precedenti disciplinari, aveva tuttavia applicato la mite sanzione del richiamo verbale. Come è noto il secondo comma dell'art. 53 del Codice vieta all'avvocato di intrattenere con il magistrato, fuori dall'udienza e in assenza della controparte, interlocuzioni relative al procedimento in corso.
Il professionista aveva impugnato la sanzione presso il Cnf, sostenendo che questa disposizione non fosse applicabile al suo caso. Secondo la sua tesi, l'art. 53 disciplinerebbe il rapporto tra avvocato e magistrato nell'ambito dell'attività difensiva e non potrebbe riguardare chi - nel procedimento concreto - agisce esclusivamente come parte.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la questione non può però essere valutata considerando soltanto il ruolo processuale concretamente svolto dal professionista. A rilevare sono anche le norme generali del Codice deontologico, in particolare:
- l'art. 2 estende la rilevanza delle disposizioni deontologiche anche ai comportamenti tenuti nella vita privata quando da essi risulti compromessa la reputazione personale dell'avvocato o l'immagine della professione forense;
- l'art. 9 impone il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza anche al di fuori dell'attività professionale.
Questo non significa, ovviamente, che ogni comportamento privato dell'avvocato sia automaticamente rilevante sul piano disciplinare. Le condotte estranee all'attività professionale assumono rilievo quando ricorrono le condizioni previste dalle norme deontologiche, in particolare quando risultano idonee a compromettere la reputazione personale o l'immagine della categoria degli avvocati.
Il legale aveva altresì sostenuto che l'applicazione della sanzione avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto a una parte priva della qualifica di avvocato. Un comune cittadino, infatti, non sarebbe destinatario di una sanzione disciplinare qualora tenesse un comportamento analogo. Ma anche questa censura è stata respinta dal CNF.
Il Consiglio ha ricordato che una discriminazione può essere configurata soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate diversamente. Nel caso concreto, invece, le posizioni non sono considerate equivalenti: quella dell'avvocato, anche quando è parte del processo, resta diversa da quella di un comune cittadino proprio in ragione della qualifica professionale e degli specifici doveri deontologici.
Il divieto di cui all'art. 53 del Codice non è una mera formalità. Tutela la correttezza dei rapporti tra avvocatura e magistratura e, soprattutto, il principio del contraddittorio. Una parte non può infatti creare un canale comunicativo riservato con il giudice per sottoporre direttamente argomenti, documenti o precedenti relativi a una causa pendente, al di fuori delle modalità processuali previste e senza che la controparte possa partecipare all'interlocuzione.
Nel caso esaminato, non è stato sufficiente neppure il fatto che la giurisprudenza inviata fosse già stata richiamata nel giudizio o che il professionista non avesse intenzione di alterare il contraddittorio. Per il Cnf, il problema riguardava la modalità stessa della comunicazione con il magistrato. La sentenza affronta infine l'elemento soggettivo necessario per la responsabilità disciplinare, richiamando il principio di quella che in gergo è definita suitas della condotta.
In termini semplici, è sufficiente che l'atto sia stato compiuto volontariamente e consapevolmente. Mentre non è necessario dimostrare che l'avvocato conoscesse l'illiceità deontologica del comportamento o che avesse agito con uno specifico intento di violare le regole.
Nel caso concreto, il professionista aveva volontariamente inviato l'email al magistrato. La convinzione di avere agito correttamente, il fatto che le argomentazioni fossero già state esposte in giudizio e le successive scuse non eliminavano comunque la volontarietà della condotta. In breve: la buona fede non cancella l'illecito disciplinare.
La sentenza n. 81/2026 del Cnf conferma la bontà del richiamo verbale, tenuto conto di tutte le circostanze, ma soprattutto ribadisce un importante limite del comportamento dell'avvocato. Lo fa indicando un generale principio: la qualifica professionale dell'avvocato non viene meno quando egli diventa parte della causa e, con essa, non vengono meno gli obblighi deontologici che tutelano il corretto esercizio e l'immagine della professione forense.