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Avvocati: vietato pubblicizzare l’attività ad anticipo zero

Avvocati: vietato pubblicizzare l’attività ad anticipo zero
Contraria alla deontologia forense l’attività dello studio professionale che promette prestazioni ad anticipo zero.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero sentenza n. 65/2022 ha riconosciuto la responsabilità di un avvocato che, per pubblicizzare il proprio studio legale specializzato nel trattamento di casi di malasanità con prestazione professionale senza alcun anticipo di spese, aveva utilizzato l’immagine di un medico con stetoscopio e manette: immagine ritenuta inappropriata e lesiva della categoria dei medici. Tale messaggio, in primis, viola il dovere di correttezza nei confronti dei terzi che il professionista è tenuto a rispettare. Inoltre, la pubblicità che promette prestazioni senza alcun anticipo risulta essere un chiaro esempio di pubblicità comparativa ed elogiativa che danneggia i colleghi.

Il sindacato dei medici aveva agito contro lo studio legale ai fini di far rimuovere la pubblicità denigratoria espletatasi non solo nell’uso dell’immagine suddetta sui social ma anche attraverso l’affissione di un cartellone al di fuori dell’ospedale.
Subito dopo l’esposto l’avvocato provvede ad eliminare dai social il post incriminato facendo presente che è stato online e dunque visibile, solo per tre giorni. Inoltre si dice dispiaciuto per l’affissione del cartellone pubblicitario dello studio.

Nonostante le spiegazioni del professionista, il Consiglio Distrettuale di Disciplina conferma le sanzioni già inflitte all'avvocato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza e condanna l’avvocato a cinque mesi di sospensione dall’esercito della professione.

Nel ricorso al CNF, il professionista tiene a precisare che l’immagine postata sui social non è stata scelta appositamente, ma inserita casualmente dal webmaster. Prosegue inoltre affermando che la pubblicità relativa all’assenza di un anticipo per la prestazione era attribuibile a terzi e non voleva essere né autocelebrativa né denigratoria per i colleghi. Infine, il professionista contesta la sanzione perché ritenuta non in linea con quanto espresso dalle norme deontologiche in quanto si trattava del primo proferimento penale ad esso riferibile e di un comportamento soltanto “colposo”.

Il CNF nell’accogliere parzialmente il ricorso, riduce la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione a due mesi, evidenziando in ogni caso che l’uso di quell’immagine "integra la violazione dei doveri generali di correttezza, probità, dignità, decoro che incombono sul professionista forense ex art. 9 c.d.f, nonchè la violazione del dovere di fornire un'informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (artt. 17 co 2 e 35 co 2 c.d.f.).
In relazione alla promessa di ottenere la prestazione senza anticipo, il Consiglio Nazionale Forense afferma che “l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo" è contraddistinta da forti connotati suggestivi e comparativi poiché suggerisce al potenziale cliente l'opportunità di avvalersi del servizio legale offerto senza alcun esborso economico, fruendo quindi di una prestazione maggiormente conveniente rispetto a quella di altri professionisti."

Infine, l’individuazione del grado della colpa non ha rilevanza ai fini dell’illecito disciplinare, per realizzare il quale, infatti, è sufficiente la suitas della condotta, ovvero la consapevolezza di compiere quell’atto, non essendo neppure necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’atto.


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