Al contempo la decisione precisa un fondamentale principio: la sola disparità economica tra padre e madre non è sufficiente per giustificare automaticamente l'assegno. Il giudice deve svolgere una valutazione complessiva, considerando tutti i criteri previsti dalla legge e verificando quale sia il reale interesse del figlio.
La vicenda, giunta all'attenzione dei giudici di piazza Cavour, riguardava un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio, stabilendo però il collocamento prevalente presso il padre. Nonostante il minore avesse residenza anagrafica e domicilio presso l'abitazione del genitore paterno, il giudice aveva previsto un assegno mensile di 2mila euro a favore della madre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
La Corte d'Appello aveva confermato questa soluzione, ritenendo determinante la notevole differenza economica tra i due genitori: il padre disponeva, infatti, di risorse economiche molto superiori rispetto alla madre. Non arrendendosi a questo esito, il padre aveva successivamente presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione avesse attribuito un peso eccessivo alla situazione reddituale, senza considerare gli altri elementi richiesti dalla legge. In particolare, l'uomo faceva riferimento ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, alle capacità lavorative della madre, alle effettive esigenze del minore e al contributo derivante dalle attività di cura svolte da entrambi.
Per risolvere il contenzioso, i giudici di piazza Cavour precisano che l'assegno di mantenimento per i figli non segue necessariamente lo schema secondo cui paga sempre il genitore presso cui il figlio non vive prevalentemente. A riguardo l'art. 337 ter del c.c. stabilisce, infatti, che ambo i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche. Quando necessario, il giudice può prevedere un assegno periodico per garantire questo equilibrio. Però, spiega la Cassazione, tale assegno non ha la funzione di compensare economicamente un ex partner più debole, ma deve essere sempre collegato al solo interesse del minore.
Per questo motivo può accadere anche che sia il genitore collocatario prevalente a versare un contributo economico all'altro genitore. Come appena accennato l'obiettivo non è favorire uno dei due adulti, ma assicurare che il figlio possa mantenere rapporti significativi con tutti e due, vivendo anche presso il genitore economicamente meno forte in condizioni dignitose.
Si parla, in gergo, di assegno perequativo perché si tratta di un contributo economico disposto quando il figlio vive prevalentemente con un genitore economicamente più solido, ma la differenza di risorse tra i due genitori rischia di incidere sulla qualità della relazione con l'altro. In questo modo tale periodico versamento riequilibra le condizioni di vita del figlio e garantisce una concreta attuazione del principio di bigenitorialità. Il minore, infatti, ha diritto a mantenere rapporti stabili e significativi sia col padre che con la madre, non solo sotto il profilo affettivo, ma anche nelle condizioni materiali in cui vive. L'assegno non va letto come un meccanismo automatico di redistribuzione della ricchezza tra ex coniugi.
Se il divario economico tra i genitori rischia di creare una distanza eccessiva tra i due contesti familiari - ad esempio rendendo più difficile per un genitore organizzare attività, spazi o momenti di vita adeguati alle abitudini del figlio (sport, corsi, vacanze ecc.) - il giudice potrà disporre un assegno per evitare che il rapporto con il genitore meno abbiente venga penalizzato dalle sue minori disponibilità economiche.
In breve: il punto centrale non è il benessere economico della madre o del padre in quanto tali, ma la tutela del figlio e della sua possibilità di vivere entrambe le relazioni genitoriali in modo sereno ed equilibrato.
Sul piano strettamente tecnico-giuridico, la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello. Pur riconoscendo la possibilità di un assegno a favore del genitore non collocatario, gli Ermellini spiegano che la differenza di reddito, da sola, non basta. Il semplice accertamento di un guadagno molto maggiore da parte di un genitore rispetto all'altro non può essere l'unico elemento alla base della decisione. Il citato art. 337-ter c.c. impone una valutazione più ampia, che deve considerare:
- le esigenze concrete e attuali del figlio;
- il tenore di vita mantenuto durante il precedente periodo di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche complessive di entrambi;
- il valore economico delle attività domestiche e dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha accolto quindi il ricorso del padre limitatamente alla valutazione dell'assegno di mantenimento. La decisione impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà riesaminare la questione applicando correttamente tutti i criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., senza tener conto della sola disparità economica tra i genitori. La Corte territoriale dovrà, quindi, verificare non solo la differenza economica tra i genitori, ma anche le esigenze concrete del figlio, i periodi trascorsi con ciascun genitore e il ruolo svolto da entrambi nella cura quotidiana.
In generale, per i genitori separati, la sentenza 11635/2026 della Cassazione è significativa perché chiarisce definitivamente che il collocamento prevalente del figlio presso un genitore non determina automaticamente chi debba ricevere, o pagare, l'assegno. In alcune situazioni il genitore presso cui il minore vive abitualmente può essere chiamato a contribuire economicamente nei confronti dell'altro, se ciò serve a rendere effettivo il diritto del figlio alla bigenitorialità.