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Assegno bancario, ora sei più tutelato perché chi lo firma non può più tirarsi indietro dal pagamento: nuova sentenza

Assegno bancario, ora sei più tutelato perché chi lo firma non può più tirarsi indietro dal pagamento: nuova sentenza
Un assegno bancario non è solo un mezzo di pagamento, perché può valere come promessa di pagamento. La sentenza 4631/2026 della Corte d'Appello di Napoli spiega perché il creditore è più tutelato e che cosa deve provare il debitore
Quando si parla di assegno bancario si pensa normalmente a un semplice strumento di pagamento. In realtà, dal punto di vista giuridico, la sua funzione può essere molto più ampia e includere importanti conseguenze in caso di controversia tra chi lo ha emesso (traente) e chi lo ha ricevuto come beneficiario (prenditore).

Lo ha ribadito la sentenza 4631/2026 della sezione VII della Corte d'Appello di Napoli, precisando che - nei rapporti tra traente e prenditore - l'assegno bancario integra una promessa di pagamento di cui all'art. 1988 del c.c.. In sostanza il creditore è significativamente tutelato grazie all'insorgenza di una presunzione legale dell'esistenza del credito. Parallelamente, sarà il debitore a dover dimostrare l'eventuale inesistenza o estinzione dell'obbligazione.

Sul solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la pronuncia in oggetto chiarisce che - quando una persona firma, emette e consegna un assegno a un determinato soggetto - non si limita a mettere a disposizione un mezzo di pagamento, ma riconosce implicitamente di essere tenuta a versare quella somma. La magistratura partenopea indica, quindi, una doppia funzione dell'assegno: non solo titolo di credito, ma altresì una promessa unilaterale di pagamento.

L'art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento un importante effetto processuale: come accennato, fa sorgere una presunzione - definita tecnicamente iuris tantum - secondo cui il sottostante rapporto giuridico, ossia quello che ha dato origine all'assegno, esiste realmente. Dietro ogni assegno, infatti, vi è normalmente un rapporto patrimoniale preesistente, detto anche rapporto fondamentale o rapporto causale. Si pensi, ad esempio, al pagamento del prezzo di una compravendita, o alla restituzione di un prestito oppure, ancora, al saldo di una fattura. Ebbene, la legge presume che questo rapporto esista fino a quando non venga fornita prova contraria.

Uno degli effetti più rilevanti dell'art. 1988 c.c. riguarda l'onere della prova, che viene invertito. In questo caso non è il creditore a dover dimostrare il proprio credito. Come è noto, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un credito deve dimostrarne l'esistenza producendo il contratto, la fattura, la ricevuta o altri documenti che provino il rapporto da cui nasce il diritto. Quando invece il creditore è il prenditore di un assegno bancario, la situazione cambia.

La Corte d'Appello di Napoli evidenzia infatti che il beneficiario dell'assegno è dispensato dal dimostrare il rapporto fondamentale, perché questo - come sopra accennato - viene presunto dalla legge. È sufficiente esibire il titolo per beneficiare della tutela prevista dal Codice Civile. Ovviamente lo schema dell'inversione dell'onere della prova favorisce il prenditore dell'assegno e, una volta prodotto quest'ultimo, sarà il debitore a dover dimostrare che il credito non esiste oppure che non è più dovuto. Più nel dettaglio, il soggetto che ha emesso l'assegno - se intende opporsi alla richiesta di pagamento - dovrà ad esempio dimostrare che il contratto da cui nasceva il credito era nullo o invalido, oppure che il debito è già stato pagato. E attenzione, perché non è sufficiente limitarsi a negare genericamente il debito, ma occorre fornire una prova concreta delle proprie eccezioni.

D'altra parte è proprio il collegamento tra assegno e rapporto sottostante ad attribuire alla promessa di pagamento la sua efficacia probatoria. Secondo la Corte, il titolo di credito costituisce un mezzo di rafforzamento della posizione giuridica del creditore per ben precise ragioni. Con la consegna dell'assegno, infatti, il debitore:
  • riconosce l'esistenza dell'obbligazione;
  • mette a disposizione uno strumento rapido di pagamento;
  • attribuisce al creditore una tutela processuale più favorevole.
L'assegno diventa così non soltanto uno strumento destinato alla circolazione della ricchezza, ma anche un elemento probatorio particolarmente significativo in caso di contenzioso. Inoltre, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli è particolarmente utile in quanto chiarisce che, anche dopo la prescrizione dell'azione cartolare, il credito può essere fatto valere. Quando il creditore richiede un decreto ingiuntivo sulla base di un assegno ormai prescritto come titolo di credito, deve ritenersi implicitamente proposta anche l'azione fondata sul rapporto causale. In altre parole, il creditore non agisce soltanto in forza dell'assegno come titolo cartolare, ma utilizza lo stesso documento anche come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Per questo motivo il debitore non può limitarsi a eccepire che l'azione cartolare è prescritta. Per ottenere il rigetto della domanda, dovrà comunque dimostrare che il rapporto fondamentale non è mai esistito, è invalido oppure si è estinto. La sola prescrizione del titolo, quindi, non elimina automaticamente il diritto del creditore.

La sentenza introduce, però, anche un'altra rilevante precisazione. La tutela prevista dall'art. 1988 c.c. opera esclusivamente nei confronti del soggetto cui la promessa di pagamento è stata effettivamente rivolta. Occorre allora distinguere il prenditore, cioè il beneficiario indicato nell'assegno, dal semplice possessore materiale del titolo. Chi si limita a possedere un assegno, senza risultare prenditore, non può pretendere automaticamente il pagamento della somma. Il semplice possesso del documento non dimostra da solo la legittimazione a richiedere il credito, poiché il titolo potrebbe essere pervenuto nelle mani del possessore per smarrimento, furto, consegna abusiva o altra causa non legittima. Proprio per questa ragione, il mero possessore dell'assegno non beneficia dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1988 del codice civile.

In tale situazione sarà lui a dover dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito, come pure di essere il reale titolare del diritto, e che la promessa di pagamento era stata effettuata proprio nei suoi confronti. Come appena visto, infatti, solo chi è il destinatario della promessa può beneficiare della presunzione favorevole prevista dalla legge.


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