Lo ha ribadito la sentenza 4631/2026 della sezione VII della Corte d'Appello di Napoli, precisando che - nei rapporti tra traente e prenditore - l'assegno bancario integra una promessa di pagamento di cui all'art. 1988 del c.c.. In sostanza il creditore è significativamente tutelato grazie all'insorgenza di una presunzione legale dell'esistenza del credito. Parallelamente, sarà il debitore a dover dimostrare l'eventuale inesistenza o estinzione dell'obbligazione.
Sul solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la pronuncia in oggetto chiarisce che - quando una persona firma, emette e consegna un assegno a un determinato soggetto - non si limita a mettere a disposizione un mezzo di pagamento, ma riconosce implicitamente di essere tenuta a versare quella somma. La magistratura partenopea indica, quindi, una doppia funzione dell'assegno: non solo titolo di credito, ma altresì una promessa unilaterale di pagamento.
L'art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento un importante effetto processuale: come accennato, fa sorgere una presunzione - definita tecnicamente iuris tantum - secondo cui il sottostante rapporto giuridico, ossia quello che ha dato origine all'assegno, esiste realmente. Dietro ogni assegno, infatti, vi è normalmente un rapporto patrimoniale preesistente, detto anche rapporto fondamentale o rapporto causale. Si pensi, ad esempio, al pagamento del prezzo di una compravendita, o alla restituzione di un prestito oppure, ancora, al saldo di una fattura. Ebbene, la legge presume che questo rapporto esista fino a quando non venga fornita prova contraria.
Uno degli effetti più rilevanti dell'art. 1988 c.c. riguarda l'onere della prova, che viene invertito. In questo caso non è il creditore a dover dimostrare il proprio credito. Come è noto, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un credito deve dimostrarne l'esistenza producendo il contratto, la fattura, la ricevuta o altri documenti che provino il rapporto da cui nasce il diritto. Quando invece il creditore è il prenditore di un assegno bancario, la situazione cambia.
La Corte d'Appello di Napoli evidenzia infatti che il beneficiario dell'assegno è dispensato dal dimostrare il rapporto fondamentale, perché questo - come sopra accennato - viene presunto dalla legge. È sufficiente esibire il titolo per beneficiare della tutela prevista dal Codice Civile. Ovviamente lo schema dell'inversione dell'onere della prova favorisce il prenditore dell'assegno e, una volta prodotto quest'ultimo, sarà il debitore a dover dimostrare che il credito non esiste oppure che non è più dovuto. Più nel dettaglio, il soggetto che ha emesso l'assegno - se intende opporsi alla richiesta di pagamento - dovrà ad esempio dimostrare che il contratto da cui nasceva il credito era nullo o invalido, oppure che il debito è già stato pagato. E attenzione, perché non è sufficiente limitarsi a negare genericamente il debito, ma occorre fornire una prova concreta delle proprie eccezioni.
D'altra parte è proprio il collegamento tra assegno e rapporto sottostante ad attribuire alla promessa di pagamento la sua efficacia probatoria. Secondo la Corte, il titolo di credito costituisce un mezzo di rafforzamento della posizione giuridica del creditore per ben precise ragioni. Con la consegna dell'assegno, infatti, il debitore:
- riconosce l'esistenza dell'obbligazione;
- mette a disposizione uno strumento rapido di pagamento;
- attribuisce al creditore una tutela processuale più favorevole.
La sentenza introduce, però, anche un'altra rilevante precisazione. La tutela prevista dall'art. 1988 c.c. opera esclusivamente nei confronti del soggetto cui la promessa di pagamento è stata effettivamente rivolta. Occorre allora distinguere il prenditore, cioè il beneficiario indicato nell'assegno, dal semplice possessore materiale del titolo. Chi si limita a possedere un assegno, senza risultare prenditore, non può pretendere automaticamente il pagamento della somma. Il semplice possesso del documento non dimostra da solo la legittimazione a richiedere il credito, poiché il titolo potrebbe essere pervenuto nelle mani del possessore per smarrimento, furto, consegna abusiva o altra causa non legittima. Proprio per questa ragione, il mero possessore dell'assegno non beneficia dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1988 del codice civile.
In tale situazione sarà lui a dover dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito, come pure di essere il reale titolare del diritto, e che la promessa di pagamento era stata effettuata proprio nei suoi confronti. Come appena visto, infatti, solo chi è il destinatario della promessa può beneficiare della presunzione favorevole prevista dalla legge.