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Articolo 30 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 30 Costituzione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [147, 148, 261, 279 c.c..

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [330, 343, 400 ss., 433 ss. c.c.].

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [250 ss., 536, 573, 577, 578, 580 c.c.].

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [269 ss. c.c.].

Ratio Legis

Il costituente, pur riconoscendo la preminenza della famiglia legittima, accorda tutela anche ai figli nati fuori dal matrimonio, sia considerando che si tratta di diritti propri della persona umana, sia perchè, altrimenti, essi pagherebbero per le colpe dei genitori.

Spiegazione dell'art. 30 Costituzione

La carta costituzionale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i rapporti familiari.

Tali rapporti e le formazioni sociali di cui si compongono rappresentano un fondamentale raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un elemento imprescindibile della vita democratica del Paese.

Per quanto concerne il primo comma, la responsabilità genitoriale ha contenuto sia personale, cioè relativo all'educazione ed istruzione dei figli, sia patrimoniale, in relazione soprattutto al loro mantenimento. Di regola, essa è esercitata da entrambi i genitori ma se vi sono contrasti questi possono rivolgersi al Tribunale affinchè suggerisca le misure più opportune o, addirittura, le imponga (145 c.c.).

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche in caso di scioglimento del matrimonio. La normativa recente, anzi, nell'ottica anche di garantire la parità tra i coniugi (art. 29 Cost.), garantisce ai figli il diritto alla bigenitorialità, ciò che si persegue soprattutto con lo strumento dell'affido condiviso (l. 8 febbraio 2006, n. 54).

Fondamentale appare anche la disciplina dell'"ascolto del minore" per le decisioni più importanti in merito ad importanti fenomeni famigliari (v. artt. 315 bis, 336 bis e n. art. 337 octies del c.c. del codice civile, come introdotti dalla legge 219/2012.

L'ultima parte del comma introduce il principio di uguaglianza tra i figli, in base al quale questi non devono essere discriminati dalla società perchè nati fuori dal matrimonio. In pratica, la piena attuazione del principio si è avuta solo di recente con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 ed il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

L'ultimo comma fa invece riferimento solo alla ricerca della paternità, atteso che la ricerca della maternità è molto più facile perchè si risolve nell'accertare che chi avanza l'istanza coincide con chi fu partorito dalla donna. Per la paternità, invece, il codice detta una serie di norme che indicano gli elemento necessari per la ricerca: genetiche, ematologiche ecc. (269 ss. c.c.). L'intera materia, comunque, è stata riformata dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

30 Non è poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, che sono diritti della personalità umana; e non è giusto che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli.

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