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Articolo 330 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

Dispositivo dell'art. 330 Codice Civile

(1)Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 30 Cost.; 570 c.p.] o abusa dei relativi poteri [320, 323, 324; 571 ss. c.p.] con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 152 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Il co. II è stato così modificato dall'art. 371 della L. 28 marzo 2001 n. 149.
(2) I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore. Si vedano gli artt. 4, 9, 10, 16, 23, 25, 50, 51, 52 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (inizialmente denominata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", dal 2001 "Diritto del minore ad una famiglia").

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

171 In ordine ai provvedimenti che l'autorità può prendere, per la tutela del figlio, nei riguardi dell'esercente la patria potestà, è sembrato superfluo specificare nell'art. 330 che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando l'esercizio di questa abbia luogo con «pregiudizio morale o patrimoniale del figlio». La preoccupazione che possa sorgere il dubbio che si tratti di pregiudizio soltanto materiale non è sembrata fondata, in quanto è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno, in gran parte, contenuto di ordine morale, e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale. E' stato anche proposto di ristabilire la sospensione dall'esercizio della patria potestà, contemplato. nell'art. 387 del progetto della Commissione Reale e che venne soppresso nel progetto definitivo, per la considerazione che i casi, in cui si poteva far luogo alla sospensione, costituivano in effetti anche casi di impedimento all'esercizio della patria potestà. E' stato in contrario osservato che possono prospettarsi molte ipotesi, in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto, che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre, ai sensi dell'art. 317 del c.c., e in queste ipotesi sarebbe pertanto giustificato l'istituto della sospensione. La questione sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 317. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità, che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine "impedimento", si mantiene, come pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà. Nè pare che si possa invocate, per introdurre la sospensione dall'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimentd che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale. Non è sembrato necessario di stabilire nell'art. 331 del c.c. che in seguito alla dichiarazione di decadenza dalla patria potestà del padre, i casi, in cui il tribunale può ordinare il collocamento del figlio presso terzi o in un istituto di istruzione, devono presentare una eccezionale gravità. Infatti, il concorso di straordinarie circostanze, tali da giustificare l'intervento del tribunale, risulta già dall'inciso "in speciali circostanze". E' stata però modificata la dizione dell'articolo, quale risultava dal progetto, per seguire la proposta di sostituire alla specificazione delle varie modalità, nelle quali può consistere il collocamento del figlio fuori della casa paterna, una formulazione generica, facendo cenno dell'allontanamento dalla casa paterna, in conformità alla formula usata dal codice del 1865. Nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio (art. 333 del c.c.) è stata mantenuta, in conformità al progetto, la competenza del tribunale per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse della prole. L'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori è funzione così delicata che sembra opportuno affidarla senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma dell'art. 336 del c.c., ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale dell'articolo 403.

Massime relative all'art. 330 Codice Civile

Cass. civ. n. 27171/2024

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento avente ad oggetto l'affidamento del minore, attesa la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale, l'astratta revocabilità dello stesso e la non assoluta incompatibilità della decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro del figlio da parte del genitore dichiarato decaduto.

Cass. civ. n. 24708/2024

In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).

La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio (Nella specie, dall'ascolto della minore - ormai adolescente, intelligente, senza alcuna compromissione cognitiva, che ha consolidato un'immagine positiva di sé, ossia di una persona socialmente responsabile e capace di relazionarsi secondo standard di comportamento - risulta che la relazione stabilita dalla madre con la minore rappresenta anche un fattore protettivo e una risorsa, che hanno permesso alla figlia uno sviluppo sufficientemente buono a cui è seguita una adeguata capacità di adattamento psicologico).

La valutazione del giudice nel decidere sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve tener conto non solo del comportamento passato dei genitori, ma anche delle effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali. La decisione deve evitare di causare traumi allo sviluppo fisico-cognitivo del minore derivanti da un brusco e definitivo distacco dal genitore con cui ha sempre vissuto.

Cass. civ. n. 22165/2024

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del tribunale per i minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro il decreto di decadenza dalla responsabilità genitoriale é previsto il reclamo alla corte d'appello.

Cass. civ. n. 19103/2024

Qualora sia accertato che un genitore ponga in essere comportamenti ostativi e alienanti, il giudice non può adottare misure coercitive, come l'allontanamento forzato del minore dal genitore con il quale vive, senza una previa e attenta valutazione dell'impatto psicologico sulla prole e delle eventuali necessità di passaggi graduali per evitare traumi.

Cass. civ. n. 15154/2024

Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull'esercizio della detta responsabilità.

Cass. civ. n. 11631/2024

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Cass. civ. n. 4018/2024

Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, ancorché ciò avvenga nel corso del procedimento sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, con conseguente cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda. In tale evenienza, in quanto inevitabile corollario del principio sopra illustrato, è corretta la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali dei precedenti gradi.

Cass. civ. n. 197/2024

Non occorre la previa nomina del curatore speciale, qualora si controverta di affidamento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati) ai servizi sociali, allorché a questi ultimi siano attribuiti compiti di sola vigilanza, supporto o assistenza, senza limitazione alla responsabilità genitoriale, salvo che il giudice non ravvisi, in concreto, un conflitto di interesse, e non ritenga comunque che i servizi possano attuare anche ulteriori interventi di sostegno, rientranti nei loro compiti istituzionali, mentre è necessaria, e va disposta, con provvedimento che ne indichi anche i compiti specifici, qualora siano stati adottate misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

Cass. civ. n. 32290/2023

Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.

Cass. civ. n. 23669/2023

Ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituente l'extrema ratio, cui fare ricorso solo allorché l'interesse del figlio a crescere nel contesto familiare d'origine non possa essere idoneamente tutelato con le altre misure previste dalla legge) non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i propri doveri, ovvero abusato dei relativi poteri, ma occorre anche che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio (nella specie, la Suprema corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva pronunciato la decadenza sostanzialmente in ragione della decisione dei genitori di trasferirsi in Spagna, sottraendosi così ai controlli e alle verifiche della genitorialità già disposti dal tribunale, senza però che fosse stato accertato, anche alla stregua di un giudizio prognostico, se e in che misura ne fosse derivato un pregiudizio per il figlio, e senza che fosse stata valutata l'adozione di misure meno stringenti, ai sensi dell'art. 333 c.c.).

Cass. civ. n. 23247/2023

In tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte.

Cass. civ. n. 14761/2023

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Cass. civ. n. 12237/2023

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Cass. civ. n. 6186/2023

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull'accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale. Qualora i genitori, presi singolarmente, interagiscano positivamente con i minori e i pregiudizi del passato al benessere di questi ultimi risultino derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva, non vi è ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilità genitoriale, risultando sufficiente l'adesione dei genitori a un progetto, predisposto dai servizi sociali, di coordinazione genitoriale finalizzato a sostenerli e affiancarli nel percorso finalizzato a permetter loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, ammonendo entrambi a intraprendere tali percorsi pena l'assunzione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.

Cass. civ. n. 3780/2023

La "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Cass. civ. n. 33147/2022

La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cod. civ. presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore. Ne consegue che ove il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori biologici sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore, è illegittimo il provvedimento con il quale sia revocata la responsabilità genitoriale dei genitori biologici.

Cass. civ. n. 28372/2022

In tema di affidamento extra-familiare di minore, in caso di riscontrata inidoneità del genitori (per vicende connesse alla dipendenza da stupefacenti di entrambi i genitori), pur non sussistendo i presupposti per la decadenza di cui all'art. 330 c.c., revocata nella specie per la madre, il giudice che deneghi la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali circa la personalità e capacità educativa dei nonni, deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), alle risultanze di perizie e consulenze.

Cass. civ. n. 9691/2022

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento del minore in una casa famiglia e la temporanea sospensione di ogni rapporto tra il minore e la madre).

Cass. civ. n. 28723/2020

La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/08/2018).

Cass. civ. n. 1668/2020

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e demandato al servizio sociale di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nonché di procedere, insieme ad un centro specializzato, alla valutazione del minore e del contesto familiare). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2019).

Cass. civ. n. 23019/2019

Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa (nella specie, in pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo), la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Cass. civ. n. 1866/2019

Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l'affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui "ratio" risiede nell'evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la "vis attractiva" del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell'altro, in tal modo implicitamente escludendo l'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell'oggetto delle domande, aventi l'obiettivo comune dell'assunzione delle determinazioni più opportune nell'interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 32359/2018

I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 16060/2018

Il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore poiché la sua legittimazione non è espressione della rappresentanza legale del figlio, ma è espressione dell'interesse dell'ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale in modo tale che, una volta revocata la dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per il recupero del rapporto con il figlio e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c..

Cass. civ. n. 12849/1998

Il provvedimento di affidamento di un minore a soggetti appartenenti alla sua famiglia (nella specie, i prozii paterni) cessa, oltre che per il venir meno della situazione di temporanea difficoltà della famiglia d'origine, tutte le volte in cui la prosecuzione dell'affidamento possa, comunque, arrecare pregiudizio al minore stesso, pregiudizio da accertarsi all'esito di una indagine sulla idoneità mostrata, in concreto, dai coniugi affidatari nell'allevarlo in un ambiente familiare sano ed armonioso (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di revoca dell'affidamento di un minore conseguente all'accertamento di una situazione familiare caratterizzata da tensione e paura, nella quale, in particolare, la prozia affidataria appariva completamente succube delle continue violenze esercitate dal marito nei confronti suoi e dei suoi figli).

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