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Articolo 580 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Dispositivo dell'art. 580 Codice Civile

Ai figli nati fuori del matrimonio(1) aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279(2)(3), spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta [250 ss., 594](4).

I figli nati fuori del matrimonio(1) hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente(5), in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari(6).

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Benché la norma in commento testualmente richiami solo i figli “aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione di cui all’art 279”, cioè quelli minorenni, l’opinione maggioritaria ritiene che anche i maggiorenni abbiano diritto all’assegno vitalizio.
(3) All’entrata in vigore del c.c. erano figli irriconoscibili quelli adulterini (concepiti fuori dal matrimonio con una terza persona) e quelli incestuosi (ossia nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità retta, salvo che i genitori ignorassero al momento del concepimento il vincolo tra loro esistente o che il matrimonio da cui derivi l’affinità sia dichiarato nullo).
Attualmente la categoria è priva di sostanziale rilevanza poiché il divieto di riconoscimento è venuto meno, quanto ai figli adulterini, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per quelli incestuosi con la L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Tuttavia, la categoria dei figli non riconoscibili non è scomparsa del tutto perché possono ancora rientrarvi, per esempio, quei figli non riconoscibili perché nati da un rapporto incestuoso, in assenza di autorizzazione del giudice al riconoscimento (art. 251)
(4) L’assegno vitalizio si calcola sulla quota dell’asse ereditario cui il figlio avrebbe diritto quale erede legittimo.
Secondo l’opinione minoritaria, l’assegno andrebbe invece calcolato sulla quota di patrimonio che spetterebbe al figlio quale quota di legittima (relictum detratti i debiti aggiunto il donatum).
È un diritto potestativo del figlio irriconoscibile che gli consente di aggiornare l’ammontare della rendita secondo l'intervenuta svalutazione monetaria.
Il termine entro cui richiedere la capitalizzazione è, secondo alcuni, quello ordinario di prescrizione (10 anni), secondo altri entro il momento di “chiusura della successione” (ossia prima del pagamento dei debiti e dei pesi ereditari o, in caso di più eredi, con le operazioni finali di divisione dell’attivo ereditario).
Si decade dal diritto di chiedere la capitalizzazione dopo il pagamento della prima rata di rendita.
(6) Ciascuno degli eredi, in relazione alla propria quota, ha la facoltà di scegliere se liquidare l’avente diritto con denaro o beni ereditari.

Ratio Legis

In origine, scopo della norma era quello di tutelare la famiglia legittima, impedendo ai figli irriconoscibili di partecipare, alla pari di quelli riconosciuti, alla successione.
Gli interventi normativi intervenuti nel tempo (vd. L. 19 maggio 1975, n. 151 e L. 10 dicembre 2012, n. 219) hanno progressivamente fatto venir meno tali discriminazioni, anche alla luce degli intervenuti principi costituzionali (vd. art. 30 Cost.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

281 Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865, poiché, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati.

Massime relative all'art. 580 Codice Civile

Cass. civ. n. 31672/2022

In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. - che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita - e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione.

Cass. civ. n. 15100/2005

Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri eredi, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la statuizione con cui la corte d'appello, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio naturale).

Cass. civ. n. 2923/1990

Il conseguimento dello status di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternità ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 ed in forza dell'operatività della disciplina stessa anche per i figli nati o concepiti anteriormente, comporta il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale in precedenza apertasi (indipendentemente dal passaggio di sentenza in giudicato, o dalla stipulazione di transazione, prima di quella data, con riguardo all'assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c.), atteso che detta dichiarazione ha effetti retroattivi, senza alcuna limitazione rispetto alle posizioni successorie (non operando le limitazioni poste dall'art. 230 della citata legge con esclusivo riferimento al diverso caso del riconoscimento del figlio naturale).

Cass. civ. n. 467/1986

Gli artt. 580 e 594 (nuovo testo) c.c., in forza dei quali ai figli naturali non riconoscibili, siano essi minorenni o maggiorenni, spetta un assegno vitalizio di natura successoria sull'eredità del padre naturale (rispettivamente, in sede di successione legittima e di successione testamentaria), sono applicabili anche in favore di colui che abbia un diverso stato di figlio legittimo, tenuto conto che tale status non è incompatibile con un'indagine da effettuarsi incidenter tantum, ai soli indicati fini patrimoniali, su una diversa procreazione naturale, anche considerando che, nella disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, l'accertamento della genitorialità effettiva, purché non si profili l'incesto, è ammesso pure in situazione di divieto di riconoscimento per contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato (art. 278 c.c., nuovo testo, in relazione ai precedenti artt. 251 e 253). Peraltro, il diritto all'indicato assegno postula, oltre all'accertamento del suddetto fatto procreativo, l'ulteriore requisito dell'impossibilità di proporre azione per la dichiarazione giudiziale della paternità (stante il richiamo dell'art. 279 c.c. da parte dei citati arti. 580 e 594), e tale requisito va inteso nel senso d'impossibilità assoluta, cioè originaria, non d'impossibilità soltanto relativa, perché sopravvenuta, con la conseguenza che il diritto medesimo deve essere negato al figlio naturale che, divenuto maggiorenne abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempreché ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello status di figlio legittimo, in quanto compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione di disconoscimento.

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Elisa chiede
martedì 17/05/2011 - Emilia-Romagna
“Buonasera, ho 36 anni e sono figlia di una ragazza madre, mio padre non mi ha mai riconosciuta e io non l'ho mai incontrato. Vorrei sapere se per avere qualche diritto patrimoniale devo farmi riconoscere e, nel caso, come posso fare visto che non so nemmeno se è vivo? E se lui si rifiutasse di riconoscermi?
Grazie in anticipo.”
Consulenza legale i 19/05/2011

Nel nostro ordinamento il rapporto di filiazione naturale può risultare dall’accertamento volontario (il riconoscimento ai sensi dell’art. 250 del c.c.) o giudiziale (la dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 269 del c.c.).

Quest’ultima è lasciata alla disponibilità del figlio naturale, legittimato attivo all’azione che ha carattere imprescrittibile (art. 270 del c.c.).

La dichiarazione della paternità è ammessa nei casi in cui lo è il riconoscimento ed il tema della determinazione e della prova della paternità è molto delicato. Essa può essere data con qualsiasi mezzo (v. il ricorso alle prove biologiche come la comparazione dei gruppi sanguigni e l’analisi del DNA).
Nel caso sottoposto, occorre, pertanto, prima di tutto, conoscere con certezza l’identità e l’esistenza in vita del presunto padre iniziando le ricerche dal comune di nascita, dove sarà possibile consultare i registri dello stato civile e richiedere il rilascio di un certificato di attuale residenza, dietro semplice presentazione di marche da bollo.

Si avvisa che i procedimenti di dichiarazione giudiziale della paternità prevedono un iter giudiziario notevolmente lungo, composto da una fase camerale ed una, successiva ed eventuale, contenziosa: per evitare scandali di ricerche avventate, infatti, l’art. 274 del c.c. precisa che è necessario almeno un fumus boni iuris e in sede di preliminare delibazione, fatta in camera di consiglio, sarà vagliata l’ammissibilità dell’azione e la presenza di specifiche circostanze che diano al giudice il convincimento di una giustificata apparenza (si tratta di un presupposto processuale della relativa domanda: Cass. civ., n. 1398 del 1990).

Sulla scorta del dettato dell’art. 30 Cost., comma 3, a seguito di una sentenza che dichiara la paternità naturale, il genitore assume tutti i doveri ed i diritti che egli avrebbe nei confronti di un figlio legittimo (art. 261 del c.c.); pertanto, il figlio maggiorenne e in stato di bisogno potrà agire per ottenere gli alimenti (art. 433 del c.c. e ss.) e sarà totalmente equiparato ai figli legittimi sul piano del trattamento successorio.