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Diritto di famiglia -

La famiglia e le altre forme di convivenza

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Perugia
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nella nostra epoca abbiamo assistito, e tuttora stiamo assistendo, a un’indiscussa ribalta dei legami familiari e, in generale, della disciplina riservata al millenario istituto della Famiglia. In un’epoca non troppo lontana vi era un unico modello di famiglia pensabile, realizzabile e tutelabile, ossia, sostanzialmente, quello delineato dai Padri Costituenti, interpretato secondo i costumi e le correnti ideologiche e culturali dell’epoca: la famiglia si presentava come una società naturale fondata sul matrimonio, dove per società naturale si intendeva quella venutasi a creare dal legame tra un uomo e una donna, legame dal quale si sarebbe originata la vita e, come tale, rivestito di un velo di “sacralità” e intangibilità. Tali aspetti vengono trattati nel primo capitolo dell’elaborato, procedendo con l’analisi delle disposizioni costituzionali dedicate alla famiglia, più precisamente gli artt. 29, 30, 31 Cost., collocati nel secondo titolo (“Rapporti etico-sociali”), della prima parte della Costituzione (“Diritti e i doveri dei cittadini”). Si tratta di norme profondamente innovative e controcorrenti rispetto a quella che fino ad allora era stata la tradizione costituzionale e legislativa. Oggi stiamo assistendo, invece, a una proliferazione delle forme familiari, sempre più libere ed eterogenee. Il legislatore ha cercato di superare il monopolio della famiglia “tradizionale”, lasciando spazio anche ad altre forme di convivenza, alle quali è stato riconosciuto uno status di unità familiari. Nei capitoli seguenti vengono dunque illustrate le tutele riconosciute ai modelli di convivenza alternativi, tutele conquistate con fatica e la cui negazione comporta, inevitabilmente, un insanabile contrasto con i principi della Costituzione. Si pensi, a tal proposito, alla legge n. 76 del 2016 riguardante le parti di un’unione civile e le parti di una convivenza di fatto. Non si è arrivati, tuttavia, ad una perfetta e completa equiparazione tra lo status coniugale e quelli paraconiugali. A riguardo, risulta lampante che una sostanziale parificazione delle coppie conviventi a quelle sposate avrebbe dovuto avere, come necessaria conseguenza, la possibilità, per una coppia non unita dal vincolo matrimoniale, di accedere all’istituto dell’adozione dei minori. Tale accesso rimane, invece, irrimediabilmente precluso. Nel corso della trattazione emergono quindi, con tutta la loro carica problematica, le questioni relative all’adozione di minori, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quali la surrogazione di maternità e la fecondazione eterologa. Concludendo, alla luce delle considerazioni esposte, emerge, indubbiamente, la necessità di fornire protezione pubblica alla Famiglia, prima cellula sociale naturale, perseguendo in tal modo il Bene comune, caratterizzato da una sua equivoca oggettività, di certo non calpestabile. Altresì, vale la pena precisare che a nessuna persona, né, di conseguenza, a nessuna forma di “convivenza”, può essere negato un riconoscimento e le relative tutele, in piena conformità con i principi costituzionali. La nostra Carta Costituzionale si impegna, infatti, a salvaguardare, senza alcuna distinzione di sorta, la persona umana, la sua personalità, la sua dignità. La stessa Corte Costituzionale ha lasciato un’impronta profonda, nella storia della giurisprudenza costituzionale, relativamente alla così delicata questione del riconoscimento di altre forme di convivenza al di fuori del rapporto coniugale, con la sentenza n. 138/2010. Tale pronuncia è rimasta, però, in bilico tra nuove prospettive di tutela e l’ancoraggio ai tradizionali modelli del passato.

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