In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata [41].
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza [144] o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile [737 c.p.c.](1), la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia(2).
Note
(1)
Il procedimento è di giurisdizione volontaria, e termina con l'emissione di un decreto.
(2)
La disposizione è stata così modificata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Ratio Legis
La disposizione in esame mira a risolvere i frequenti casi di disaccordo tra i coniugi relativamente alle problematiche di gestione della vita familiare: essa opera in via sussidiaria, poiché la fisiologia del rapporto prevede che l'accordo interno prevalga sempre rispetto all'ausilio di organi terzi, e si ricorra al giudice (co. I) per un confronto tra gli stessi coniugi, ed all'occorrenza - se opportuno - dei figli conviventi, solo nel caso di disaccordo, onde ottenere dapprima una soluzione concordata; in seguito (co. II: qualora persistessero le frizioni con conseguente paralisi della gestione degli affari essenziali) si perverrà ad una soluzione giudiziale.