Cass. civ. n. 6365/2004
Nel quadro dell'art. 279 c.c. ed ai fini di far valere i diritti (al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, ovvero agli alimenti) attribuiti al figlio naturale da tale norma, l'impossibilitā di proporre l'azione, di cui all'art. 269 c.c., per la dichiarazione giudiziale di genitura naturale (impossibilitā costituente, oltre all'accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilitā sopravvenuta, perchč derivante dall'omesso esperimento, nel termine di decadenza all'uopo fissato, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo.
Cass. civ. n. 5633/1990
Nel quadro normativo delineato dall'art. 30 della Costituzione, dall'art. 279 c.c. e dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel fatto della procreazione, anche se accertato
incidenter tantum, e non nello
status formale di figlio naturale. Pertanto, non ha causa illecita per contrarietā a norme imperative o all'ordine pubblico, ma bensė č pienamente valido, in quanto informato alla detta normativa, il contratto con il quale un genitore naturale, ammettendo che un soggetto č stato da lui procreato, si obblighi a mantenerlo, in una misura convenzionalmente determinata, indipendentemente dal suo riconoscimento formale.
Cass. civ. n. 3641/1977
A norma dell'art. 232 della L. 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina in materia di dichiarazione giudiziale di paternitā o maternitā naturale nonché il nuovo testo dell'art. 279 c.c., in materia di azione proposta dal figlio naturale per ottenere dai genitori il mantenimento o gli alimenti si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, qualora tale legge sia sopravvenuta nella pendenza del giudizio di legittimitā, la Corte di cassazione deve applicare, anche d'ufficio, la nuova disciplina, salvo che siano necessari accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti dal giudice del merito.
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Quando la nuova disposizione dell'art. 279 c.c. sia sopravvenuta nel corso di un giudizio, nel quale l'azione di alimenti a favore del figlio minore non riconoscibile sia stata giā ritenuta ammissibile per la ricorrenza di una delle tre rigorose ipotesi previste dalla precedente formulazione della citata norma, non č necessaria la previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 274 c.c., essendo superfluo il previo accertamento delle circostanze giustificative dell'esercizio dell'azione alimentare.