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Diritto di famiglia -

Le formazioni sociali nella Costituzione: la famiglia

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bari
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Tra le formazioni sociali che trovano riconoscimento nell'art.2 Cost., quella che assume un rilievo preminente è la famiglia, disciplinata dagli artt. 29, 30, 31 della nostra Costituzione. La famiglia è quindi la formazione sociale sovraordinata rispetto a tutte le altre: come ha precisato l'art. 2, per "formazione sociale" deve intendersi ogni tipo di organizzazione o di comunità che si frapponga tra l'individuo e lo Stato al fine di favorire lo svolgimento della sua personalità. L'art. 2 infatti recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale nel dare riconoscimento alle formazioni sociali". E quel vastissimo concetto assunto dalla locuzione "formazioni sociali" nelle quali l’individuo si realizza come persona, rimanendo garantito nei suoi diritti inviolabili è la cifra caratterizzante della nostra Carta Costituzionale. Il riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali è stato più che altro il lascito del solidarismo cattolico: fu La Pira a sostenere durante i lavori dell’Assemblea Costituente che i diritti della persona umana non vengono integralmente tutelati se non sono tutelati parimenti anche i diritti della comunità nelle quali la persona umana si espande; a partire dalla famiglia, la quale costituisce la prima e la più centrale espressione di comunità intermedia, e snodandosi poi man mano nelle varie comunità in cui si organizza il corpo sociale. E Moro ha magistralmente insegnato che “ uno Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell’uomo isolato (che sarebbe in realtà un’astrazione), ma i diritti dell’uomo associato secondo una libera vocazione sociale. La libertà dell’uomo è pienamente garantita solo se l’uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi”. Va precisato, però, che il centro di imputazione di tutti i diritti inviolabili è sempre esclusivamente l’individuo: è infatti all'uomo, termine che include sia i cittadini che gli stranieri, che tali diritti sono riconosciuti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Notevole significato assume la preposizione articolata “nelle” perché racchiude le due valenze normative di questa disposizione: infatti, da una parte essa va ad indicare che le formazioni sociali sono un luogo e uno strumento ove l’uomo realizza la sua personalità; d’altra parte essa significa altresì che all'individuo sono garantiti i diritti inviolabili anche nei confronti delle formazioni sociali, le quali non hanno mai il diritto di opprimere l’individuo. La formazione sociale, infatti, non dispone di diritti opponibili agli individui che la compongono, i quali sono invece liberi di scegliere se darvi vita e liberi di uscirne quando lo decidano; ed eventuali vincoli di natura contrattuale che possono sorgere tra gli individui che fanno parte dell’organizzazione sociale derivano dalla libera decisione degli individui stessi di istituirla e farne parte. La locuzione "formazioni sociali" contenuta nell'art. 2 si estende e ricomprende specifiche formazioni sociali disciplinate da specifiche norme della Costituzione e più precisamente: le minoranze linguistiche di cui all'art.6, le confessioni religiose di cui agli articoli 8, 19, 20, le associazioni di cui all'articolo 18, la famiglia di cui agli articoli 29, 30, 31, la scuola di cui agli articoli 33 e 34, i sindacati di cui all'articolo 39, le comunità di lavoratori e utenti di cui all'art. 43, le cooperative di cui all'art. 45, ed infine i partiti politici di cui all'art. 49. Va precisato, inoltre, che nel novero delle formazioni sociali possono agevolmente farsi rientrare anche forme comunitarie prive di alcun altro riconoscimento, come le c.d. ”famiglie di fatto” non fondate sul matrimonio, o le organizzazioni assai complesse e sofisticate quali le società commerciali o le fondazioni. E quanto detto riguardo alle due valenze normative dell’articolo 2, può ripetersi a proposito della più tipica delle formazioni sociali ossia la famiglia. Nonostante l’art.29 della Costituzione dichiari di “riconoscere i diritti “della famiglia fondata sul matrimonio, in nessuna parte dell’ordinamento giuridico italiano si reperiscono segni di una titolarità di diritti che spetti alla famiglia come soggetto collettivo, anziché agli individui che la compongono: ed anzi il secondo comma dell’art. 29 costituisce la base su cui i coniugi possono rivendicare ognuno per sé l’uguaglianza morale e giuridica. Ed inoltre nell'articolo 30 sono i figli a ritrovare il fondamento dei propri diritti individuali. Pertanto l’unità della famiglia può costituire motivo di un certo e circoscritto affievolimento dei diritti dei coniugi e dei figli, così come può essere il motivo di un intervento positivo da parte degli apparati pubblici: in ogni caso tutti i diritti vengono a giuridica esistenza e cessano la loro stessa esistenza negli individui che compongono la famiglia.

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