Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Disconoscimento di paternità: l'importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale del minore

Famiglia - -
Disconoscimento di paternità: l'importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale del minore
La Corte di Cassazione ha sottolineato il valore positivo della conoscenza della verità, che può essere messo in discussione solo in presenza di elementi idonei a far presumere il rischio di un concreto pregiudizio per gli interessi del minore.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4020 del 15 febbraio 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di disconoscimento della paternità (art. 235 cod. civ.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il curatore speciale di un minore aveva proposto, per conto di quest’ultimo, un’azione di disconoscimento della paternità del minore stesso, che era nato in costanza di matrimonio ma era figlio biologico di un uomo diverso dal marito della coppia, con il quale la madre aveva avuto una relazione extraconiugale durante il periodo del concepimento.

Il Tribunale di Milano, pronunciatosi in primo grado, aveva dichiarato che il figlio non era effettivamente figlio del marito della madre e la sentenza era stata confermata in grado d’appello.

Il marito della madre, ritenendo la sentenza ingiusta, aveva proposto, dunque, ricorso per Cassazione, evidenziando come la sentenza di disconoscimento fosse stata emanata dando rilevanza determinante alla deposizione resa da un testimone che, invece, doveva considerarsi inattendibile.

Secondo il ricorrente, inoltre, i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente valutato i “rischi per il minore derivanti dall’azione di disconoscimento della paternità, mentre avrebbero dovuto valutare il suo interesse rispetto ad un’azione che aveva l’effetto di travolgere la sua serenità e il suo equilibrio nell’attuale e delicata fase preadolescenziale, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Corte di Cassazione, infatti, come i giudici d’appello avessero accolto la domanda di disconoscimento, “non sulla base della sola deposizione testimoniale menzionata, ma valorizzando plurimi elementi probatori emersi nel giudizio, tra i quali l’esistenza di una relazione sentimentale con risvolti sessuali” tra la madre e l’uomo che si era rivelato essere il vero padre.

Inoltre, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, aveva confermato l’incompatibilità biologica del minore con il marito della madre.

Evidenziava la Cassazione, peraltro, che, in base all’art. 30 della Costituzione, ai sensi del quale “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, il legislatore ha il potere di “privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del minore”.

Tuttavia, secondo la Corte, “non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica (Corte Edu, 14 gennaio 2016, Mandet c. Francia) e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini (Corte cost. n. 278 del 2013)”.

Nel caso di specie, precisava la Cassazione, la Corte d’appello aveva “ampiamente argomentato (…) in ordine all’interesse del minore, evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio, tenuto conto che non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e che non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l’altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la sentenza resa dalla Corte d’appello e compensando tra le parti le spese processuali, “in considerazione della complessità e novità delle questioni controverse”.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.