Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9692 del 24 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza territoriale a conoscere delle controversie relative ai contratti conclusi con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi fuori dai locali commerciali spetta, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992, al giudice del luogo della dimora o del domicilio del consumatore; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., entro l'udienza di trattazione e non con la comparsa di risposta (nella specie, il giudice di pace nella prima udienza aveva ritenuto necessario verificare la regolare costituzione delle parti rinviando a tal fine e per la comparizione delle stesse e il tentativo di conciliazione ad un'udienza successiva in cui veniva eccepita l'incompetenza; la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione, dovendo ritenersi prima udienza di trattazione quella cui il giudice aveva rinviato per le dette attivitą).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.