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Articolo 28 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Foro stabilito per accordo delle parti

Dispositivo dell'art. 28 Codice di procedura civile

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [29] (1), salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70 (2), per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [25, 38, 413, 661, 747, 825] (3).

Note

(1) Se le parti hanno derogato alla competenza territoriale con apposita pattuizione, il foro convenzionale è sì esclusivo (29 c.p.c.) ma non deve essere considerato un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile la quale si configura solo per espressa previsione di legge.
(2) Si tratta delle cause per le quali l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio, in ragione della rilevanza pubblicistica e della indisponibilità degli interessi dedotti in giudizio (giudizi per querela di falso, procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere).
(3) Si precisa che la competenza per territorio risulta inderogabile nelle cause in cui sia parte una pubblica amministrazione (25), nei procedimenti per convalida di sfratto (661), nelle controversie individuali di lavoro (413), nelle cause relative a rapporti di locazione e comodato di immobili o di affitto di azienda (447bis) nonché nelle procedure concorsuali.

Ratio Legis

La norma indica un'eccezione al principio dell'inderogabilità della competenza di cui all'art. 6 del c.p.c., la quale afferma che la competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti, escluse le ipotesi previste dall'art. 70 del c.p.c., nn 1, 2, 3 e 5, i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge. Le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che nel caso in cui sorgessero delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite verrà decisa da un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regola ordinarie.

Brocardi

Pactum de foro prorogando

Spiegazione dell'art. 28 Codice di procedura civile

Principio generale, introdotto dall’art. 6 del c.p.c., è quello secondo cui, salvo i casi previsti dalla legge, le parti non possono accordarsi per derogare la competenza.
La ragione di tale principio va ricercata nell'esigenza di garantire la precostituzione per legge del giudice naturale.
Tuttavia, con riferimento alla competenza per territorio opera il principio opposto, ossia quello della derogabilità, essendo concessa alle parti la possibilità di accordarsi preventivamente ed esplicitamente per la scelta di un foro convenzionale ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e dell'ultimo comma dell’art. 413 del c.p.c..

Lo stesso art. 28 c.p.c. introduce la competenza territoriale inderogabile, definita dalla dottrina “competenza funzionale”, espressione con cui ci si riferisce a tutti quei casi in cui l'inderogabilità della competenza consegue alla funzione del giudice (il che significa che l'osservanza della regola della competenza viene considerata come condizione imprescindibile per un corretto funzionamento della giustizia).

La designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva soltanto se risulta una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso (così dispone chiaramente il secondo comma dell’art. 29 del c.p.c.).
Sarà così necessario che le parti specifichino che il foro convenzionale da loro scelto è voluto come "esclusivo", in quanto da tale qualificazione si ricava la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
In ogni caso va precisato che la competenza territoriale convenzionale, anche nel caso in cui sia espressamente prevista come esclusiva, non può mai integrare un'ipotesi di competenza inderogabile, dal momento che l'inderogabilità può essere prevista soltanto dalla legge.

Quanto appena detto, si precisa ulteriormente, vale solo per la competenza territoriale, mentre quella per materia o per valore è sempre inderogabile, dal che ne consegue che, in caso di accordi derogatori tra le parti, il giudice adito non potrà fare applicazione dei criteri di competenza scelti dalle parti, ma dovrà necessariamente attenersi a quelli stabiliti dalla legge, in quanto la competenza in senso verticale è indisponibile.
Un’ipotesi ricorrente di deroga alla competenza territoriale si ha nel caso dei c.d. contratti per adesione, per i quali è richiesto che la deroga venga espressamente, specificamente e separatamente approvata per iscritto; il mancato rispetto di tale requisito formale comporta che la stessa è da considerarsi nulla e la relativa la nullità potrà essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

Passiamo adesso ad esaminare i casi di inderogabilità espressamente previsti dall’articolo in esame (ovvero i casi di c.d. competenza territoriale inderogabile, definita anche competenza funzionale).
Si tratta, anzitutto, dei casi in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., ossia quei casi in cui il pubblico ministero deve essere obbligatoriamente avvertito della pendenza del processo civile, poiché si è in presenza di cause caratterizzate dalla indisponibilità dei diritti che ne costituiscono l'oggetto (sono questi i casi espressamente previsti dall’art. 70 del c.p.c.).

Sono, poi, inderogabili i criteri di competenza stabiliti dalla legge per le procedure di esecuzione forzata (art. 474 del c.p.c. e ss.) e relative opposizioni (art. 615 del c.p.c. e ss.) per i procedimenti cautelari (art. 670 del c.p.c. e ss.), possessori (art. 703 del c.p.c. e ss.) e in camera di consiglio (art. 737 del c.p.c. e ss.).

Per quanto concerne in particolare i procedimenti in camera di consiglio, vi è in dottrina un contrasto tra chi ritiene che l’inderogabilità della competenza valga solo per i procedimenti regolati dall'art. 737c.p.c. (con esclusione, dunque, di quelli che si svolgono davanti al Presidente del Tribunale) e chi invece propende per una interpretazione estensiva, sostenendo che tale dizione debba riferirsi a tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, senza distinzioni (è quest’ultima la tesi che prevale in giurisprudenza).

L'incompetenza per territorio prevista dall'art. 28 c.p.c. può essere rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 del c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione; il provvedimento emesso da giudice territorialmente incompetente, anche nelle ipotesi in cui la competenza abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità, e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato.

Al di fuori dei casi elencati direttamente dall'articolo in esame, l'inderogabilità della competenza territoriale deve essere espressamente prevista dalla legge, dovendosi ritenere esclusa ogni ipotesi di estensione analogica.
Vi è, infatti, una serie di altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto che la competenza territoriale non possa essere derogata per accordo delle parti, quali:
  1. il foro del fallimento e delle altre procedure concorsuali.
  2. il foro dello Stato
  3. il foro per il procedimento di convalida di sfratto, il quale ex art. 661 del c.p.c. deve svolgersi inderogabilmente davanti al Tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
  4. il foro per le cause di lavoro (art. 413 c.p.c.) e previdenziali e di assistenza (art. 444 del c.p.c.), nonché per le cause previste dall'art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda.
  5. il caso della competenza della Corte d'appello chiamata a pronunciarsi sulla domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario. In questo caso la competenza territoriale viene determinata con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di matrimonio (l’eventuale incompetenza sarà rilevabile d'ufficio).
  6. il foro previsto dall'art. 2, L. 8.10.1984, n. 658 nel giudizio di responsabilità amministrativa.
  7. il foro per le controversie che riguardano i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, le quali, ex art. 12 D.lgs n. 50/1992, abrogato dall’art. 146 del codice consumo, vengono attribuite alla competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (tale norma non è invocabile se il contraente è una persona giuridica).
  8. la competenza inderogabile delle sezioni specializzate agrarie per tutti quei casi in cui si tratta di accertare la sussistenza, o meno, di un rapporto agrario ai sensi dell'art. 9, L. 14.2.1990, n. 30.

In chiusura si ritiene possa essere utile riportare la considerazione di un illustre giurista (Satta), il quale osservava che in molti casi la competenza inderogabile prevista dalla legge non è predeterminata attraverso un foro speciale, ma la si deve far discendere dal fatto che è lo stesso foro generale ad essere considerato inderogabile.

Massime relative all'art. 28 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41670/2021

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 33309/2019

Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.

Cass. civ. n. 32731/2019

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 9283/2017

La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest’ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione). Invero, secondo un’interpretazione fatta propria anche dalla Corte di giustizia della UE, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione è sufficiente che la clausola negoziale individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.

Cass. civ. n. 8548/2017

In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso.

Cass. civ. n. 4377/2017

La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente.

Cass. civ. n. 22869/2016

In tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, non essendo sufficiente a tale scopo la circostanza che le parti, nell'eccepire entrambe l'incompetenza del giudice adito e nell'individuare il giudice ritenuto competente sotto i vari profili alternativi di legge, abbiano fornito una o più indicazioni materialmente e fortuitamente coincidenti.

Cass. civ. n. 14390/2015

La clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti attraverso un rinvio mobile alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Ne consegue che la soppressione dell'ufficio giudiziario indicato convenzionalmente non rende inefficace la suddetta clausola, che dovrà intendersi riferita all'ufficio giudiziario che abbia accorpato quello soppresso.

Cass. civ. n. 3539/2014

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.

Cass. civ. n. 24415/2013

L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios acta". Pertanto nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.

Cass. civ. n. 17604/2012

L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore, in quanto clausola di trasferimento, facente parte del contratto dal quale l'utilizzatore deriva il suo potere di azione.

Cass. civ. n. 21192/2011

In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 c.p.c., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo.

Cass. civ. n. 9922/2010

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Fattispecie relativa ad azione di nullità di intesa anticoncorrenziale e conseguente risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in relazione alle somme ad essa corrisposte in base a contratto per la responsabilità civile automobilistica; la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, nonostante il consumatore risiedesse nell'ambito del foro adito, e rimesso alla Corte di appello del luogo di residenza del consumatore medesimo).

Cass. civ. n. 6824/2010

Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).

Cass. civ. n. 6802/2010

Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.l.vo n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.l.vo, oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.l.vo citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Cass. civ. n. 23280/2007

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie riguardanti la protezione dei dati personali, la previsione dell'inderogabilità del foro del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento ex art. 152, comma secondo del D.L.vo n. 196 del 2003, riguarda «tutte» le azioni proponibili in applicazione di tale testo normativo, comprese quelle inerenti i provvedimenti del Garante. Pertanto, la domanda riguardante sia la denuncia di violazioni ascrivibili ad una pluralità di convenuti che l'annullamento del provvedimento del Garante, non può essere proposta davanti ad un unico foro ma esclusivamente davanti a ciascuno dei tribunali nel cui territorio hanno sede le singole parti convenute titolari del trattamento, anche per la frazione del provvedimento del Garante relativa a ciascuna violazione, dal momento che lo spostamento della competenza territoriale previsto nell'art. 33 c.p.c. per il cumulo soggettivo di domande si applica solo quando i fori alternativi siano derogabili e facoltativi, e l'inderogabilità della competenza territoriale per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del citato D.L.vo n. 196/2003 prevale, limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti del Garante, su quella del foro erariale ex art. 25 c.p.c.

Cass. civ. n. 15219/2007

Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

Cass. civ. n. 12719/2007

La semplice designazione di un foro territoriale effettuata dalle parti usando l'espressione «deroga al foro territoriale» non è sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusività, in mancanza di un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.

Cass. civ. n. 9567/2004

L'azione civile contro la discriminazione razziale che, ai sensi dell'art. 44, n. 2 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione.

Cass. civ. n. 2874/2002

Il foro convenzionale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

Cass. civ. n. 4511/2001

Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera-contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parità.

Cass. civ. n. 11122/1999

L'accordo con il quale le parti di un rapporto contrattuale stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere delle controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto non può che riferirsi a cause aventi ad oggetto il rapporto contrattuale stesso. Ne consegue che, ove il petitum, in relazione alla causa petendi, esuli dall'ambito della competenza territoriale convenzionale, come nel caso in cui una delle parti si dolga di atti di concorrenza sleale attribuiti all'altra, atti che non si configurano come illeciti, non sussiste alcun collegamento con la clausola di deroga alla competenza territoriale, che, pertanto, non trova applicazione, e ciò a prescindere dall'ampiezza della formula usata al riguardo nell'accordo tra le parti.

Cass. civ. n. 664/1996

In tema di competenza per territorio, la clausola contrattuale che renda esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., implica, comunque, deroga all'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria a norma del combinato disposto degli artt. 29 e seguenti del codice di rito e 1341 e seguenti del codice civile e, pertanto, ai sensi di tali ultime norme, deve essere specificamente approvata per iscritto.

Cass. civ. n. 159/1990

Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 cpv. c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti — perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo — senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto.

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Consulenze legali
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Margherita B. chiede
martedì 25/02/2020 - Lombardia
“Buongiorno. Un procacciatore d'affari ha stipulato un contratto con una soc. con sede legale in Roma ed è stato concordato il Foro esclusivo in Roma per le controversie; l'anno successivo le parti hanno stipulato un nuovo contratto, senza alcun riferimento al precedente, con Foro esclusivo in Milano poiché la soc. ha nel frattempo trasferito la sua sede a Milano. Il procacciatore vanta un credito nei confronti della società maturato sulla base del primo contratto; deve agire presso il foro esclusivo di Roma indicato in tale contratto?”
Consulenza legale i 04/03/2020
Per rispondere al quesito è opportuno rammentare come il legislatore abbia fissato dei criteri oggettivi che consentono di individuare il giudice territorialmente competente.
L'art. 28 del c.p.c. e l'art. 29 del c.p.c. consentono alle parti di derogare alla competenza territoriale altrimenti stabilita dalla legge.
Affinché detta diversa competenza territoriale possa essere esclusiva, il patto di deroga deve essere riferito ad uno o più affari determinati e deve risultare da atto scritto: da un lato l'accordo non può essere riferito genericamente alle controversie che dovessero insorgere tra le parti, ma deve avere ad oggetto uno o più specifici affari; dall'altro lato è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Per la Giurisprudenza "la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente (…) con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Tribunale Velletri sez. II, 15/03/2018, n.666; conforme a : Tribunale Milano sez. VI, 18/10/2018, n.10555; Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1838, In senso conforme, Cass. Civ., sez. 06, del 04/09/20).

Nel caso di specie il contratto del 2018 (così come il successivo del 2019), nel predisporre la predetta clausola derogatoria appare generico, poiché utilizza proprio l’espressione “per qualsiasi controversia”.
Certamente detta circostanza affievolisce la possibilità di una effettiva esclusività del foro di Roma.
La normativa richiede, dunque, ai fini del foro esclusivo ed inderogabile che la pattuizione sia espressa ed inequivoca.
Tornando al contratto del 2018, l’art. 14.1 prevede: “..sarà esclusivamente competente il foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo”.
La pattuizione è solo apparentemente inequivoca, trattandosi di una clausola di stile tipica dei formulari standardizzati.
Ma vi è di più.
La clausola derogatoria della competenza territoriale, (il foro esclusivo per l'appunto) assolve, di per sè, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, per tale ragione si configura come clausola vessatoria.
Illuminante sul punto è una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che vede parte in causa una banca, ma il principio di diritto può essere applicato anche in fattispecie analoghe a quella in esame:
“Nei contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, le clausole derogatorie della competenza sono valide se, correttamente formulate, permettono di rendere inequivocabile la volontà comune delle parti a individuare un foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia. Ebbene, la mera designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, che manifesti un’inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Tale pattuizione ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizione della previsione contrattuale (Tribunale Reggio Calabria sez. I, 10/06/2019, n. 842)
Il Tribunale di Torino ha, chiarito inoltre, come: Non sussiste il requisito della specifica approvazione - a pena di nullità rilevabile d' ufficio - della deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiama genericamente l' art. 1341 c.c. e l'art. 1342 c.c. per tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non, perché in tal modo non è adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole sull' onerosità della clausola per lo sbilanciamento del sinallagma contrattuale a favore del predisponente, e pertanto l' accettazione può non esser consapevole (Tribunale Torino sez. VIII, 09/01/2018, n.24).
Ed ancora: l'onere della parte predisponente di richiamare con sufficiente precisione l'attenzione del contraente "debole" sulla clausola di natura vessatoria da approvare espressamente per iscritto, deve ritenersi pienamente assolto se dal tenore letterale della medesima clausola contrattuale, emerge che le parti attraverso la specificazione del foro individuato come esclusivo abbiano inteso escludere la competenza dei fori ordinari, atteso che ciò è ritenuto sufficiente anche nel caso in cui le parti intendano rendere esclusivo uno dei fori alternativi previsti dalla legge, in quanto, trattandosi di deroga alla competenza, basta che la relativa clausola venga espressamente approvata per iscritto, quale clausola vessatoria. Inoltre, deve essere evidenziato che il richiamo cumulativo e numerico è da intendersi come validamente proposto, proprio con riferimento alla clausola derogatrice della competenza, purché, attraverso di esso, non sia resa difficile l'individuazione della clausola vessatoria e la sua specifica sottoscrizione, assolva al compito di richiamare adeguatamente l'attenzione del contraente sulla specifica clausola da approvare espressamente perché potenzialmente sfavorevole (Tribunale Bari sez. II, 19/09/2011, n. 2886).

Pertanto, si ritiene che l’elezione del foro di Roma, inserita nel primo contratto, possa essere messa in crisi dalle argomentazione sin qui esposte, perché redatta in maniera generica e perché non debitamente posta all’attenzione del contraente “debole”, trattandosi di clausola vessatoria inserita in un di modulo prestampato. Dunque può tentarsi la strada del foro naturale (che nel caso specifico sembrerebbe coincidere con quello designato quale foro esclusivo nel contratto del 2019).
Deve però sempre tenersi in debito conto che nel caso in cui per il recupero del credito sorto in ragione del contratto del 2018 (foro esclusivo Roma), venisse adito il tribunale di Milano, il giudice potrebbe rilevare la propria incompetenza e non entrare nel merito della causa.

Diego chiede
venerdì 20/01/2012 - Campania
“La norma con "l'inciso, in ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge" fa riferimento solo alla competenza per territorio o anche a quella per materia e valore?”
Consulenza legale i 21/01/2012

L'inciso "in ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge" fa riferimento alla sola competenza per territorio. La norma è infatti inserita all'interno del libro I (Disposizioni generali), titolo I (Degli organi giudiziari), Capo I (Del giudice), Sezione III del codice di procedura civile, rubricata "Della competenza per territorio"