(massima n. 1)
La situazione non muta se a dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice č la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non č una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensė un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l'accertamento del credito dedotto nella fase monitoria.