Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5545 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La situazione non muta se a dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice č la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non č una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensė un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l'accertamento del credito dedotto nella fase monitoria.

(massima n. 2)

In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento di competenza č dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, questo giudice č quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullitā e/o revoca del decreto ingiuntivo, che ha giā reso quale giudice territorialmente non competente.

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