Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12602 del 12 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo č connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. Tale competenza č immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, qualora sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, deve separare le due cause, rimettendo quella relativa alla domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale competente.

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