Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18841 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regolamento di competenza d'ufficio deve essere sollevato immediatamente dopo il rilievo dell'incompetenza, entro il termine di esaurimento delle attivitą compiute durante l'udienza di trattazione. La preclusione di cui all'art. 38, terzo comma, c.p.c., si applica anche al regolamento di competenza d'ufficio, rendendo inammissibile il conflitto sollevato dopo tale termine.

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