Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1077 del 30 gennaio 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

Il promittente compratore, il quale chieda ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietā di una cosa determinata, č tenuto, ai fini dell'accoglimento della domanda, ad eseguire la prestazione a suo carico o a fare offerta della stessa nei modi di legge (che, peraltro, puō essere effettuata in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere l'obbligazione e ad escludere ogni perplessitā su tale concreta intenzione), solo se tale prestazione (il pagamento del prezzo) sia esigibile al momento della domanda giudiziale; non č, invece, tenuto a pagare o ad offrire il prezzo, quando il pagamento di questo (o della parte residua di esso), per accordo delle parti, debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo, promesso ma non concluso, o addirittura dopo la stipulazione dello stesso: in questa ipotesi, la sentenza costitutiva, che ex art. 2932 c.c. tiene luogo del contratto definitivo non concluso, imporrā, con le opportune statuizioni, il pagamento del prezzo (o della parte residua di esso) come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.

(massima n. 2)

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi č una manifesta inconciliabilitā, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.

(massima n. 3)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con la inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di lā del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalitā, nel quadro sociale della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtų del principio inadimplenti non est adimplendum. Il suddetto giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti delle parti contraenti deve riguardare questi fino al momento della proposizione delle domande giudiziali e delle eccezioni.

(massima n. 4)

Ove nel giudizio di primo grado la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sia stata ritualmente proposta ed il giudice abbia omesso di pronunciare su di essa, la parte ha un solo mezzo per evitare che sulla questione si formi una preclusione: quello di riproporre la questione espressamente, appunto perché l'iniziativa del giudice in tema di competenza per valore č limitata al primo grado. Ma, ogni questione al riguardo va proposta, con uno specifico mezzo di impugnazione principale o incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 c.p.c., soltanto dalla parte che ha sollevato l'eccezione in primo grado.

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