Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11329 del 30 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incompetenza per valore deve essere rilevata d'ufficio entro i termini preclusivi stabiliti dall'art. 38, comma 3, c.p.c., ossia non oltre l'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. Le eccezioni mosse dopo tale termine possono essere considerate inammissibili.

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