(massima n. 1)
L'incompetenza per valore deve essere rilevata d'ufficio entro i termini preclusivi stabiliti dall'art. 38, comma 3, c.p.c., ossia non oltre l'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. Le eccezioni mosse dopo tale termine possono essere considerate inammissibili.