Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15699 del 5 giugno 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria.

(massima n. 2)

Il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2, lett. u), Codice del consumo, si configura come un'ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile da parte del "professionista", che preclude la possibilità di applicare l'art. 38, 2° co., c.p.c.

(massima n. 3)

La competenza territoriale inderogabile è rilevabile d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore.

(massima n. 4)

L'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito; pertanto, il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.

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