Cass. civ. n. 22188/2025
Infatti, l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo è applicabile nel processo tributario, per cui è possibile un ricorso cumulativo quando le controversie condividono questioni comuni di diritto, anche se riguardanti distinti importi determinati con differenti indici economici e idraulici.
Cass. civ. n. 18130/2024
È legittima la separazione delle domande nel rito sommario laddove la decisione su alcune delle domande richieda un'istruzione non sommaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104, comma 2 e 103, comma 2, e 702-ter, comma 3, c.p.c. La separazione può essere disposta anche al fine di evitare ritardi o aggravi nel processo.
Cass. civ. n. 17321/2024
L'art. 103 cod. proc. civ., che disciplina il litisconsorzio facoltativo, si riferisce all'esercizio dell'azione e pertanto al giudizio di primo grado; tale disposizione non è richiamata nella disciplina del giudizio di legittimità né sussiste una regola analoga nell'ambito della disciplina delle impugnazioni.
Cass. civ. n. 17201/2024
Nel caso di litisconsorzio facoltativo, è ammessa l'interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento in cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo. L'interruzione ha la funzione di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi in giudizio usufruendo dei poteri e delle facoltà riconosciute dalla legge.
Cass. civ. n. 10367/2024
In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.
Cass. civ. n. 4684/2024
In caso di litisconsorzio facoltativo, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ha natura di litis denuntiatio e non di vocatio in ius, con l'unico effetto che il processo si considera in situazione di stasi e quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 25549/2023
Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.
Cass. civ. n. 18166/2023
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace).
Cass. civ. n. 4303/2023
Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.
Cass. civ. n. 7031/2020
L'obbligazione all'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio "presupposto", sicché nel giudizio di equa riparazione non si dà eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/04/2018).
Cass. civ. n. 804/2020
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017).
Cass. civ. n. 21514/2019
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali (nella specie, più committenti convenuti per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari.
Cass. civ. n. 20860/2018
L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.
Cass. civ. n. 22809/2017
Qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l'accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all'altro, non legittima quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l'impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.
Cass. civ. n. 19373/2017
Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità.
Cass. civ. n. 18782/2016
In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 23117/2014
L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte.
Cass. civ. n. 4848/2013
L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
Cass. civ. n. 7907/2012
L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.
Cass. civ. n. 14530/2009
Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice).
Cass. civ. n. 5737/2009
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato evochi in giudizio l'assicuratore ed il responsabile assicurato proponendo domande risarcitorie nei confronti di entrambi, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e dipendenza reciproche, trovando entrambe presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità dell'assicurato, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutti i litisconsorti.
Cass. civ. n. 21029/2004
La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di piú domande cumulate nello stesso processo a norma dell'art. 104 c.p.c. non è idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l'art. 103, comma secondo, c.p.c., richiamato dall'art. 104, comma secondo, del medesimo codice, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piú gravoso il processo ovvero di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna. Peraltro, poiché la sospensione del processo rappresenta un'evenienza che interferisce sul suo normale svolgimento e la sua disciplina è improntata a maggior rigore, incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, il giudice, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate nello stesso processo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della continuazione o meno del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della estensione della sospensione, necessaria solo quanto alla domanda concernente il trattamento di fine rapporto, alle altre domande cumulate relative a differenze retributive).
Cass. civ. n. 19937/2004
Nell'ipotesi di domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro (cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio), pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contradditori, e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni; ne consegue che queste ultime possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Cass. civ. n. 1103/2004
In materia di contratti agrari, in caso di esercizio, da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto, del diritto di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590, contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perchè contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
Cass. civ. n. 1954/2003
In caso di litisconsorzio facoltativo, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.
Cass. civ. n. 16169/2001
La domanda proposta dai conduttori di un fondo rustico nei confronti del concedente, per il conseguimento dell'indennizzo di legge per miglioramenti apportati al fondo stesso, introduce — siccome tesa a conseguire, da parte di ciascuno di essi, la tutela della propria quota di credito — un giudizio a litisconsorzio non già necessario, ma meramente facoltativo, sì che l'eventuale ricorso per Cassazione può, del tutto legittimamente, venir proposto da uno soltanto degli aventi diritto, sul quale non incombe, pertanto, alcun onere di notifica del gravame nei confronti degli altri litisconsorti.
Cass. civ. n. 1142/2000
Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e “causae petendi”, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte. (Nella specie, accolta in sede di merito la domanda principale di integrazione dell'indennità premio di servizio, in base al computo di ulteriori anni di servizio, proposta da un dipendente comunale nei confronti dell'Inadel - ora Inpdap -, e proposto da questo ente ricorso per cassazione, il Comune - nei cui confronti era stata proposta domanda subordinata di risarcimento del danno - aveva con ricorso incidentale dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di accertamento del rapporto di pubblico impiego).
Cass. civ. n. 2714/1996
Quando il compratore oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c., propone contro di questi nel medesimo processo anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all'accertamento del diritto del terzo, ciò che non impedisce che il giudice separi le due cause, decidendo solo quella principale, facendo cessare la relazione di dipendenza.
Cass. civ. n. 4300/1995
L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, nel senso che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, previa dichiarazione di improcedibilità nel giudizio di condanna promosso prima dell'inizio della procedura concorsuale, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario.
Cass. civ. n. 1152/1995
l diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo — trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono — rispetto al quale la competenza per valore si determina in base al valore di ogni singola domanda.
Cass. civ. n. 1784/1992
Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato, con unico atto, ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati; pertanto, allorché ciascuno di costoro impugni, con il medesimo atto giudiziale, il recesso intimatogli, si realizza, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo o processuale, che è caratterizzata dall'autonomia delle singole cause, ancorché istruite e trattate congiuntamente, e dall'indipendenza della posizione processuale dei singoli litisconsorti, senza che le vicende processuali di una di esse, ed in particolare il vizio determinato dal difetto di valida procura, possano comunicarsi alle altre.
Cass. civ. n. 4924/1984
In caso di litisconsorzio facoltativo il processo è soltanto formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti, di guisa che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. Ne consegue che, in tal caso, se si determina una causa di estinzione con riguardo ad uno dei predetti rapporti processuali, l'estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo.
Cass. civ. n. 3604/1984
L'autonomia delle posizioni processuali delle parti rispetto alle singole cause trattate unitariamente per effetto di litisconsorzio facoltativo comporta che le eventuali nullità attinenti ad una di tali cause non possano ripercuotersi sulla decisione delle altre.