Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12997 del 5 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Al termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l'art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall'albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l'istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall'evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., perchè l'avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata.

(massima n. 2)

Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.

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