Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 3220 del 7 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’incompetenza per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., al pari di quella per valore e per materia, è rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione. Tale "rilievo", tuttavia, non implica necessariamente una contestuale "decisione" sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha ritenuto che il tribunale, dopo aver tempestivamente indicato alle parti la questione di competenza, avesse, poi, correttamente concesso alle stesse i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., invitandole a dedurre sul punto).

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