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Articolo 44 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza

Dispositivo dell'art. 44 Codice di procedura civile

L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125] (1), salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 (2).

Note

(1) La norma fa riferimento alle ipotesi in cui il giudice, chiamato a pronunciarsi in ordine ad ipotesi di competenza per valore e territorio derogabile o di litispendenza, continenza e connessione, abbia dichiarato la propria incompetenza. In questo caso, se le parti non propongono il regolamento, la competenza non potrà più essere contestata, nemmeno come eccezione, innanzi al giudice dichiarato competente.
(2) Nei casi di competenza per materia o per territorio inderogabile, il regolamento di competenza potrà essere proposto d'ufficio (si cfr.45), dal giudice che, ritenutosi incompetente, sia stato dichiarato competente e davanti al quale la causa si stata riassunta, una volta sollevata la relativa eccezione o rilevata anche d'ufficio la questione (si cfr. 38, I comma).

Ratio Legis

La norma in esame statuisce che l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito deve essere impugnata con l'istanza di regolamento necessario di competenza, altrimenti l'ordinanza che dichiara contestualmente l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice in essa indicato acquista efficacia di giudicato. Questo nei casi di competenza per territorio derogabile o per valore. La ratio della norma si riscontra nei principi di economia processuale, per cui nei casi in cui la competenza non è considerata di enorme importanza, se la contestazione non è tempestiva, non la si può più proporre.

Spiegazione dell'art. 44 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina il provvedimento con il quale il giudice, nei casi di competenza per valore o territorio derogabile ed in quelli di litispendenza, continenza e connessione, dichiarando la propria incompetenza, indica la competenza di un altro giudice.
Avverso tale provvedimento le parti possono proporre entro i termini di cui all’art. 50 del c.p.c. il regolamento di competenza, in difetto di che l’incompetenza diviene incontestabile, così come diviene incontestabile la competenza del giudice, per come individuato in quel provvedimento, dinanzi al quale verrà riassunta la causa.

E’ stato in giurisprudenza precisato che il diverso giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta non potrà contestare il rapporto di continenza (essendo tale facoltà concessa alla parte), ma potrà soltanto, ex artt. 44 e 45 c.p.c. chiedere d’ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile.
In tal senso si argomenta dal secondo comma dell’art. 39 del c.p.c., il quale dispone che il giudice il quale ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso, deve verificare la competenza di quest’ultimo (per materia, valore e territorio derogabile ed inderogabile) in relazione non soltanto alla causa da rimettergli, ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.

Si ritiene, sempre in giurisprudenza, che qualora il processo non venga tempestivamente riassunto, la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, fatta eccezione per le ipotesi di incompetenza per materia o territoriale inderogabile disciplinata dall’art. 28 del c.p.c., non preclude la proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.
L’incontestabilità della pronuncia di merito sulla competenza è limitata al processo pendente; ciò comporta che, qualora quest’ultimo si estingua o non venga tempestivamente riassunto, tale pronuncia non sopravvive.

Massime relative all'art. 44 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10584/2016

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile. (Regola competenza d'ufficio).

Cass. civ. n. 308/2014

In materia di competenza per ragioni di territorio derogabile, qualora, a seguito di pronuncia di incompetenza, il giudice indicato come competente abbia, a sua volta, declinato, sia pur in violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., la propria competenza e le parti, senza proporre istanza per il relativo regolamento, abbiano riassunto la causa innanzi al primo giudice, quest'ultimo non può sollevare conflitto di competenza assumendo la violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., in quanto la riassunzione - in assenza della proposizione dell'istanza di regolamento di competenza a fronte della nuova declinatoria su eccezione di parte - ha determinato il definitivo radicarsi della causa.

Cass. civ. n. 764/1999

La pronuncia che dichiari l'incompetenza, a seguito di eccezione rilevata, d'ufficio o dalla parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso di declaratoria emessa in sede d'appello con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto l'error in procedendo così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'eccezione. Ne consegue che, qualora si tratti di pronuncia dichiarativa dell'incompetenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile, il giudice avanti al quale la causa viene riassunta, ove ritenga la competenza per tali ragioni di altro giudice, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio (tuttora ammissibile nell'ordinamento, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche), ma deve prendere atto della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente e considerare preclusa, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello, la contestazione sulla propria competenza per quelle ragioni. Qualora contro la suddetta pronuncia la parte proponga regolamento necessario di competenza ovvero, a seguito della riassunzione e trattandosi di declaratoria dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, il giudice ad quem formuli istanza di regolamento di competenza d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, ha il potere di rilevare anche d'ufficio l'intempestività della rilevazione dell'eccezione di incompetenza e deve dichiarare inammissibile il regolamento. (In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, proposto da un pretore del lavoro, il quale aveva rilevato la propria incompetenza per territorio inderogabile, a seguito della rimessione da parte del tribunale del suo circondario di una controversia in materia di lavoro, erroneamente avanti ad esso introdotta con il rito ordinario e riguardo alla quale era stata eccepita soltanto l'incompetenza per materia del tribunale e non anche la sussistenza della competenza per territorio inderogabile del pretore del lavoro di altro circondario. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale questione fosse preclusa in quanto non rilevata né d'ufficio né su istanza di parte avanti al giudice a quo entro i termini stabiliti dall'art. 428 c.p.c., affermando, altresì, che tali termini erano comunque applicabili nonostante l'introduzione della causa avanti al tribunale con il rito ordinario).

Cass. civ. n. 1169/1999

Per il disposto dell'art. 44 c.p.c. la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, qualora non sia stata impugnata con il regolamento di competenza e la causa non sia stata riassunta nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c., non spiega alcuna influenza sul diverso giudizio fra le stesse parti proposto davanti allo stesso giudice.

Cass. civ. n. 109/1997

La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata deve indicare davanti a quale giudice il processo deve proseguire; con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la propria incompetenza (art. 28 e art. 38 primo comma, c.p.c., quest'ultimo nel testo sub art. 4 legge n. 353 del 1990), alla mancanza di elementi per l'individuazione del foro competente (che, invece nei casi di incompetenza eccepita dalle parti devono risultare dalle allegazioni di queste) il giudice medesimo deve supplire avvalendosi dei propri poteri e, così, nell'indicare alle parti l'esistenza di una questione rilevabile di ufficio, chiedere ad esse i chiarimenti necessari ai fini della concreta individuazione del giudice competente.

Cass. civ. n. 1347/1994

La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, anche se pronunciata in tema di competenza per materia, se non è impugnata con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza e il giudice indicato come competente non solleva conflitto, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rende incontestabili l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, nei successivi gradi del giudizio, né le parti, né il giudice possono rimettere in discussione l'incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito

Cass. civ. n. 9515/1992

L'omessa indicazione — nella sentenza dichiarativa d'incompetenza — del giudice ritenuto competente da quello adito non comporta il consolidarsi della competenza di quest'ultimo, trovando detto vizio il suo correttivo nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 112/1983

Le sentenze che statuiscono sulla competenza — salvo quanto stabilito per le decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento — non sono mai suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale. Invero, la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice del relativo processo, a differenza delle sentenze su questioni di merito, le quali spiegano i loro effetti fuori del processo e sono vincolanti in tutti i futuri giudizi.

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