(massima n. 1)
Nell'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della L. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 cod. proc. civ. che individua, altresģ, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, se viene ravvisata l'esistenza della giurisdizione ordinaria, il giudice deve ritenersi investito anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, purché gli elementi ex actis lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.