Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20256 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le parti hanno l'onere di contestare la competenza del giudice di riassunzione entro l'udienza ex art. 183 c.p.c., anche quando la declinatoria di competenza avviene in favore di un giudice diverso da quello che si ritenga competente. L'inerzia su questo punto determina il consolidamento della competenza dinanzi al giudice della riassunzione. L'onere di contestare la competenza dopo una declinatoria da parte di altro tribunale, mediante regolamento di competenza, deve essere sollevato entro i termini e secondo le modalitą previste dall'art. 38 c.p.c. Pena, la preclusione e il consolidamento della competenza presso il giudice ad quem.

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