(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, la preclusione prevista dall'art. 38 c.p.c., riguardante il rilievo d'ufficio della questione di competenza da parte del giudice, si riferisce unicamente al termine entro il quale il giudice deve sollevare la questione in mancanza di eccezione di parte, ma non alla sua effettiva decisione. Rilevata tempestivamente la questione di incompetenza per valore nel corso della prima udienza, il giudice può decidere sulla stessa anche successivamente, previa precisazione delle conclusioni delle parti.