Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8218 del 22 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata - su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda - la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" - e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. -, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.

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