Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3675 del 9 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un eccezione sia stata formulata in modo incompleto e non adeguatamente censurata dal ricorrente, essa deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito secondo i criteri stabiliti dall'art. 19, co. 1, ult. part., cod. proc. civ.

(massima n. 2)

In sede di regolamento di competenza, la Corte di Cassazione č tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza dell'art. 38, co. 3, cod. proc. civ., riguardante la rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, anche se il ricorrente si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo della inesatta applicazione dei criteri di collegamento esaminati.

(massima n. 3)

L'incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale assorbe l'esame dei motivi del ricorso proposti e comporta che rimanga definitivamente fissato il criterio di collegamento indicato dalla parte attrice, imponendo cosė la dichiarazione di competenza per territorio del giudice adito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.