Cassazione civile Sez. III sentenza n. 468 del 15 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. *
, Cass. civ., , sez. III, , 15 gennaio 2003, n. 468, , Alessio c. Milano Assic. Spa ed altro.

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