(massima n. 1)
L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha escluso che integrasse rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza territoriale il contegno del convenuto il quale, alla prima udienza, aveva domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).