Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10210 del 26 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogniqualvolta pur sussistendo un'obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ferma restando l'opportunità del simultaneus processus.

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