Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 918 del 14 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, č tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).

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