Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8199 del 23 luglio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.

(massima n. 2)

La preclusione stabilita dall'art. 38 c.p.c., per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, non sollevata nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, opera anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrono le condizioni per la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

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