(massima n. 1)
La semplice designazione di un foro territoriale effettuata dalle parti usando l'espressione «deroga al foro territoriale» non č sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusivitą, in mancanza di un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.