Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12810 del 10 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola con cui si demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto" e non solo quelle "fondate sul contratto" o "scaturenti da" esso, va interpretata nel senso che le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le cause in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa, sicché, in caso di cumulo di azioni, contrattuale ed aquiliana, fondate sugli stessi fatti materiali, il foro convenzionale è competente per entrambe, salva l'ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale.

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