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Articolo 444 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giudice competente

Dispositivo dell'art. 444 Codice di procedura civile

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (1) (2) (3) (4). Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (5).

Note

(1) Analogamente a quanto previsto per le controversie di lavoro, la competenza territoriale relativamente alle controversie in materia di previdenza ed assistenza risulta inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perche le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle.
(2) Il difetto di competenza deve essere sollevato dal convenuto nella memoria difensiva a pena di decadenza o rilevata dal giudice ex officio non oltre l'udienza di discussione.
(3) Data l’inderogabilità della competenza territoriale di cui alla norma in esame, ove sussista un’ipotesi di connessione tra una causa previdenziale ed una di quelle soggette al criterio di cui all'art. 413 e la competenza per territorio risulti distinta, il giudice dovrà ordinare la separazione delle cause. Inoltre, potrà sospendere la controversia pregiudicata in attesa della decisione relativa a quella pregiudiziale.
(4) Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la semplice dichiarazione dell'attore di risiedere nella circoscrizione del tribunale adito è sufficiente a radicare la competenza soltanto se manchi una contestazione da parte dell'ente convenuto. In presenza di contestazione che normalmente consiste nella produzione da parte dell'ente previdenziale di una certificazione anagrafica si presume, fino a prova contraria, la non veridicità dell'assunto attoreo. Sull'attore grava l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, di aver trasferito altrove la propria residenza, in epoca successiva a quella cui fa riferimento la certificazione prodotta dal convenuto. Altra parte della giurisprudenza è, invece, orientata nel senso della verificabilità d'ufficio del luogo di residenza, indipendentemente dalle deduzioni delle parti.
(5) In questo caso è competente il Tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione previdenziale e si trova l'ufficio periferico, presso il quale l'azienda risulta iscritta, legittimato a ricevere i contributi.

Spiegazione dell'art. 444 Codice di procedura civile

La norma in esame determina il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al precedente art. 442 del c.p.c., individuandolo nel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore (la disposizione risponde chiaramente all’esigenza di favorire il lavoratore).
Si tratta di una competenza inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perché un'eventuale clausola derogatoria della competenza per territorio sarebbe nulla.
L’eventuale difetto di competenza può essere sollevato dal convenuto, a pena di decadenza, nella memoria difensiva, oppure essere rilevata dal giudice ex officio non oltre l’udienza di discussione.
Occorre, tuttavia, segnalare che il potere di rilievo del giudice è stato ammesso anche oltre la prima udienza, almeno fino a quando non si sia delimitato l’oggetto della controversia mediante l’interrogatorio libero delle parti e l’eventuale modifica delle domande e delle eccezioni, restando definitivamente precluso dopo l’adozione dei provvedimenti relativi all’istruzione probatoria.

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la semplice dichiarazione dell’attore di risiedere nella circoscrizione del tribunale adito è sufficiente a radicare la competenza territoriale, salvo il caso in cui sussista una contestazione al riguardo da parte dell’ente convenuto, normalmente supportata da una certificazione anagrafica.
In presenza di tale contestazione, infatti, si presume, fino a prova contraria, la non veridicità dell’assunto dell’attore, il quale, a sua volta, sarà tenuto a fornire la prova contraria (ad esempio dimostrando di aver trasferito altrove la propria residenza in data successiva a quella a cui fa riferimento la certificazione prodotta dal convenuto).

Secondo un orientamento minoritario, invece, la veridicità del luogo di residenza indicato dall’attore può essere verificata d’ufficio, a prescindere dalle deduzioni delle parti.

La norma distingue anche le seguenti ulteriore ipotesi:
  1. l’attore è residente all’estero: in questo caso la competenza territoriale spetta al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero;
  2. la prestazione viene chiesta dagli eredi: in questo caso è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza;
  3. la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima: la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave (è discusso se questa disposizione possa trovare applicazione anche nei casi di addetti alla navigazione aerea).

L’ultimo comma, invece, attiene alle controversie relative a:
  1. obblighi facenti capo ai datori di lavoro;
  2. sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi.
In questi casi competente territorialmente è il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Per ufficio dell’ente competente si deve intendere quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o restituirne l’eccedenza (in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l’ufficio periferico, se preposto alla gestione dei rapporti contributivi).

E’ stato evidenziato che le fattispecie di cui al comma 2 ed al comma 3 configurino dei criteri di competenza inderogabili e che costituiscano delle eccezioni rispetto al foro generale di cui al primo comma, con la conseguenza che sono insuscettibili di qualsiasi interpretazione estensiva e analogica.

Massime relative all'art. 444 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3338/2020

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 8426/2019

In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

Cass. civ. n. 6178/2019

Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.

Cass. civ. n. 15620/2015

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva (nella specie, per la restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte a seguito della cessazione del rapporto previdenziale) appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.

Cass. civ. n. 11331/2014

La competenza per territorio a conoscere delle controversie previdenziali spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, è attuato l'accentramento delle posizioni previdenziali e dei relativi adempimenti contributivi, il quale, conseguentemente, diventa deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.

Cass. civ. n. 9373/2014

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

Cass. civ. n. 28745/2011

In tema d'incompetenza per territorio inderogabile, l'onere della prova a carico dell'attore sussiste solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali, e non al residuale foro generale. Ne consegue che nella controversia previdenziale in cui il ricorrente sia residente all'estero e l'INPS resistente non abbia fornito la prova della previa residenza dell'assicurato nell'attuale territorio italiano, la competenza in primo grado spetta al Tribunale di Roma in applicazione del foro di sede dell'ente medesimo. (Nella specie la S.C. ha censurato la declaratoria d'incompetenza del giudice di merito che, con riferimento all'art. 444, primo comma, c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, aveva equiparato il trasferimento all'estero ivi previsto alla perdita di sovranità italiana su determinati territori).

Cass. civ. n. 21354/2011

In tema di controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, l'art. 444, primo comma, c.p.c., nella formulazione successiva alla legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e attribuita al tribunale di Roma. (Nella specie la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l'attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste).

Cass. civ. n. 3114/2009

La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale( sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, c.p.c. (Nella specie, il lavoratore, già dipendente dell'ex Banco di Napoli, aveva chiesto la determinazione della prestazione previdenziale a carico dell'apposito Fondo di solidarietà; la S.C., sul rilievo che il D.L.vo n. 357 del 1990, nell'istituire una apposita gestione speciale presso l'INPS, aveva previsto che i trattamenti fossero erogati direttamente dal datore di lavoro "per conto dell'INPS", ha ritenuto che l'estraneità dell'istituto previdenziale al giudizio comportasse la piena applicazione delle regole generali sulla competenza). * Per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte cost. n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

Cass. civ. n. 26745/2006

Il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali — ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. —, attinenti a questioni di rito e di merito, è il giudice del lavoro del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa dei lavoratori, non potendo affermarsi la competenza di giudici diversi, ove l'opposizione sia proposta per motivi non di merito, sulla scorta del tenore letterale dell'art. 24, comma 6 del D.L.vo n. 46 del 1999, sia per l'insussistenza di alcuna disposizione normativa che preveda una procedura di opposizione a cartella esattoriale, per ragioni non di merito, avanti a diverso giudice, sia in considerazione dell'unitarietà del giudizio di opposizione, quale emerge dalla previsione della chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario nei casi di opposizione proposta per ragioni anche di merito (art. 39, D.L.vo n. 112 del 1999). (La S.C., regolando la competenza in controversia in cui il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica della cartella esattoriale, ha affermato, in applicazione del principio di cui in massima, la competenza per territorio del tribunale di Matera, sul presupposto che la cartella di pagamento opposta era stata emessa dall'ufficio Inps della città lucana e che a nulla rilevava che l'opposizione concernesse questioni non di merito).

Cass. civ. n. 2125/2005

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi previdenziali del datore di lavoro nascenti da contratti collettivi, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., è del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore.

Cass. civ. n. 14863/2004

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro Spa Ferrovie dello Stato e non più dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall'art. 444 primo comma.

Cass. civ. n. 12576/2003

Le violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, sono solo quelle indicate dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione e che esclude il ricorso a criteri ontologici diversi (fattispecie in materia di regolamento di competenza).

Cass. civ. n. 9533/2003

L'art. 35, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui dispone che nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che applica una sanzione amministrativa per le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie si applicano le norme che disciplinano il processo del lavoro (tra le quali quella che disciplina la competenza per territorio) è norma di stretta interpretazione e non può essere esteso all'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro per le violazioni degli artt. 20 e 25, D.P.R. n. 1124 del 1965 concernenti le modalità di tenuta dei libri paga e matricola, che deve ritenersi quindi riservata alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 22, primo comma, legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 6619/2003

Ai sensi dell'art. 444, terzo comma c.p.c., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale riguardanti il mancato pagamento di contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi Inps, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.

Cass. civ. n. 15644/2001

La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi «dei datori di lavoro», prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.

Cass. civ. n. 2871/2001

La regola del foro speciale della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 7 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 come eccezione al foro erariale per i giudizi dinanzi ai pretori, trova applicazione, riguardo alle controversie previdenziali in cui sia convenuta un'amministrazione statale, anche dopo la soppressione dell'ufficio del pretore ad opera del D.L.vo n. 51 del 1998 e l'attribuzione di tali controversie, ex art. 444 c.p.c. (nuovo testo), al tribunale in funzione del giudice del lavoro, posto che, in base a quanto dispone l'art. 244 dello stesso D.L.vo n. 51 del 1998, quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario soppresso, il riferimento s'intende all'ufficio od organo cui siano state trasferite le relative funzioni, sicché la disposizione dell'art. 7 R.D. n. 16 11/1933 che parla di «giudizi innanzi ai pretori» deve ora leggersi, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 444 c.p.c., come «giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori»; la specialità di tale regola, d'altra parte, corrisponde all'esigenza della peculiare tutela che si vuole garantire all'attore di tal genere di controversie, non diversamente da quanto avviene per le controversie di lavoro in cui è parte un'amministrazione dello Stato (secondo l'espressa previsione dell'art. 40 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, che ha aggiunto il sesto comma dell'art. 413 c.p.c.), rispetto alle quali controversie un regime di competenza territoriale diverso determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.

Cass. civ. n. 7108/2000

Ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove (a seguito di domanda, accolta dall'istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia più dipendenze) è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. Consegue che in caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre tener conto — al fine della competenza per territorio — dell'accentramento suddetto ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo sia in ipotesi insorto prima di tale accentramento contributivo.

Cass. civ. n. 1941/2000

L'art. 444, comma primo c.p.c. (secondo cui, nel testo modificato dall'art. 86, lett. A D.L.vo n. 51 del 1998, «le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore»), il quale rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di far coincidere la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e di avvicinare la controversia in fase giudiziale al luogo di trattazione in via amministrativa, deve essere interpretato nel senso che la competenza per territorio si determina sempre con riferimento al luogo di residenza del beneficiario indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.

Cass. civ. n. 1494/2000

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. è attribuita al «pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore» (e ora, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 istitutivo del giudice unico al tribunale in funzione del giudice del lavoro) che ha sede nel capoluogo della circoscrizione, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell'attore), ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa. Tale competenza ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione expressis verbis ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una condicio iuris dell'esercizio dell'azione che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti non gravata sul punto da alcun onere probatorio.

Cass. civ. n. 6843/1996

In tema di competenza all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali, in virtù del richiamo fatto dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al precedente articolo 18 e dell'ulteriore richiamo fatto da questo all'art. 17 della stessa legge, nonché in applicazione analogica dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. — il quale deve essere interpretato nel senso che in caso di accentramento degli adempimenti contributivi competente per territorio è il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento, — nell'ipotesi di lavoratori dislocati in plurime dipendenze della medesima impresa e in relazione ai quali sia stato autorizzato (nella sede principale dell'azienda o in un'unica dipendenza) l'accentramento degli adempimenti contributivi previdenziali, territorialmente legittimato ad emanare l'ordinanza-ingiunzione è il direttore dell'ufficio Inps dotato di rappresentanza esterna e deputato per effetto dell'accentramento a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, e non già il direttore degli uffici cui fanno capo le varie dipendenze.

Cass. civ. n. 4541/1996

Le controversie relative al diritto dei lavoratori, passati, in conseguenza della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle Unità sanitarie locali, di ottenere, in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di provenienza in posizione contributiva presso l'Inadel (a cui è poi subentrato Inpdap) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto, la restituzione della somma eccedente le esigenze di detta ricostruzione previdenziale, vanno qualificate come controversie previdenziali, poiché hanno ad oggetto contributi versati in eccedenza. Tuttavia ai fini della competenza territoriale non trova applicazione il terzo comma dell'art. 444, che prevede il foro dell'ufficio dell'ente previdenziale relativamente agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro (o, più in genere, dei soggetti tenuti al versamento dei contributi), ma il primo comma, che dà rilievo al foro della residenza del soggetto assicurato. Né, nel caso in cui sia convenuto in giudizio anche il Ministero del tesoro, rileva il foro erariale, la relativa normativa non trovando applicazione nei giudizi davanti ai pretori, ai sensi dell'art. 7, primo comma, R.D. n. 1611 del 1933. (Nella specie il lavoratore aveva chiesto la condanna in solido del Ministero del tesoro, Ufficio liquidazione degli enti soppressi, e dell'Inpdap al risarcimento del danno per il ritardato versamento della somma in eccedenza. La Corte regolatrice ha dichiarato competente il pretore della città — sede di tribunale — in cui risultava residente l'attore).

Cass. civ. n. 6327/1995

Il giudice competente per la domanda di pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili in relazione ad uno specifico rapporto di lavoro, va identificato — nel caso in cui manchi la prova dell'esistenza di una sede secondaria, filiale o dipendenza dell'azienda presso cui sia incardinato il rapporto — in relazione all'ufficio dell'ente previdenziale competente in riferimento alla sede principale, mentre è irrilevante l'eventuale accentramento in una dipendenza dell'azienda della posizione contributiva delle varie sedi e dipendenze.

Cass. civ. n. 9716/1993

Per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte cost. n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

Cass. civ. n. 9050/1993

In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (secondo cui, «per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente») va interpretata estensivamente ed è perciò applicabile a tutte le controversie, fra i contribuenti (in particolare, datori di lavoro) e gli enti previdenziali, aventi per oggetto la materia previdenziale od assistenziale ed attinenti all'accertamento non solo degli obblighi ma anche dei diritti dei contribuenti medesimi; con la conseguenza che il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente opera anche riguardo alla controversia (fra datore di lavoro ed Inps) avente ad oggetto il rimborso (in favore del primo) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori in cassa integrazione guadagni.

Cass. civ. n. 5552/1993

La disposizione dell'art. 444, terzo comma c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione in via estensiva, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti — tenuto conto della ratio della norma, diretta ad agevolare l'istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti — in tutte le controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione, ma anche sui lavoratori autonomi, e pertanto anche nel giudizio relativo agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione commercianti.

Cass. civ. n. 1045/1991

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi previdenziali dei datori di lavoro, anche nel caso in cui tali obblighi derivino da contratti collettivi, va determinata, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., con riguardo non già alla sede dell'ente previdenziale bensì all'ufficio (non sempre coincidente con detta sede), che, essendo investito dei poteri di gestione esterna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e per conseguenza a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituire quelli non dovuti.

Cass. civ. n. 11671/1990

La disposizione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. — che, per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, prevede la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale — trova applicazione (indipendentemente dal fatto che tale ente sia attore o convenuto) anche nel caso in cui la controversia attenga ad obblighi contributivi di un soggetto — come una società cooperativa di lavoro, con riguardo alle prestazioni dei soci — non qualificabile come datore di lavoro in senso proprio, attesa la ratio del detto foro speciale e sussistendo anche in tal caso l'esigenza di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il soggetto beneficiario del rapporto previdenziale, restando esclusa l'applicabilità del detto criterio di determinazione della competenza nei soli casi in cui il soggetto obbligato al pagamento dei contributi ed il beneficiario delle prestazioni previdenziali coincidano.

Cass. civ. n. 2843/1990

La controversia promossa per la restituzione di contributi di cui si assume l'indebito versamento, implicando necessariamente l'accertamento dell'esistenza (o meno) dell'obbligo contributivo, rientra fra le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro previste dal terzo comma dell'art. 444 c.p.c. e, pertanto, spetta alla competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l'ufficio periferico investito di poteri di gestione esterna in relazione al rapporto contributivo in discussione, senza che al riguardo possa assumere rilievo il regolamento contabile delle modalità di pagamento. (Nella specie, concernente contributi le cui «cartelle» erano state emesse dall'ufficio provinciale S.C.A.U. di Trapani, la S.C. ha rilevato che l'operatività del criterio di collegamento di cui al terzo comma dell'art. 444 c.p.c. non era esclusa dalla circostanza che i successivi pagamenti fossero stati effettuati con c/c postale intestato al conto unico contributi agricoli unificati presso la filiale di Roma della Banca Nazionale del Lavoro).

Cass. civ. n. 1361/1990

La disposizione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale a conoscere delle controversie relative ad obblighi contributivi dei «datori di lavoro», trova generale applicazione, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti, in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente dallo svolgimento di lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali come per le contribuzioni all'Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; con la conseguenza che solo il verificarsi di una tale coincidenza, in connessione allo svolgimento di attività lavorativa della suddetta natura, comporta l'operatività del foro di cui al primo comma della medesima norma, senza che ciò implichi dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., attesa la non omogeneità delle situazioni poste a confronto.

Cass. civ. n. 6091/1988

A norma del secondo comma dell'art. 444 c.p.c., la speciale competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto d'iscrizione della nave riguarda solo le controversie che hanno per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime. Pertanto, la competenza a conoscere la controversia riguardante l'indennità per riconosciuta inidoneità alla navigazione conseguente ad un pregresso stato di malattia va determinata ai sensi del primo comma dello stesso articolo, essendo stati implicitamente abrogati — per effetto della generale disciplina introdotta con l'art. 461 del codice di procedura civile del 1942 e quindi modificata con la legge n. 533 del 1973 — sia l'art. 57 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, richiamato dall'art. 28 del R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull'assicurazione contro le malattie della gente di mare), sia quest'ultima disposizione attuativa del detto richiamo.

Cass. civ. n. 550/1987

La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'Inail (ex art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, è disciplinata — non già dal primo comma dell'art. 444 c.p.c. (che prevede la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore) — ma dal terzo comma della norma cit. (che contempla invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale), atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le controversie che attengono all'adempimento (ovvero alle sanzioni per l'inadempimento) di qualsiasi obbligo del datore di lavoro nei confronti di enti previdenziali, e non già soltanto per le controversie che riguardino gli obblighi contributivi.

Cass. civ. n. 2540/1986

L'inderogabilità sia della competenza territoriale in ordine alle cause di lavoro, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., sia dalla competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali (art. 444 c.p.c.), atteso che il rinvio operato dall'art. 442 c.p.c. riguarda anche l'art. 413 citato, comporta che, qualora la controversia di lavoro e quella previdenziale appartengano alla competenza territoriale di due pretori diversi, le due cause debbano essere distintamente trattate da detti giudici, essendo da escludere la possibilità di attrazione di una delle due controversie innanzi al giudice competente per l'altra.

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