Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4377 del 21 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, č valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente.

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