Cass. civ. n. 3642/2026
Il rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., applicabile alle controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, può includere una udienza di comparizione, che deve essere fissata dal giudice in accordo con la celerità del procedimento e con il principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 481/2026
Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c. (Regola competenza)
Cass. civ. n. 29918/2025
Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della L. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio. Gli atti lesivi dei diritti delle parti interessate devono essere impugnati con reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione, conformemente ai principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie.
Cass. civ. n. 29444/2025
In tema di protezione internazionale, la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, seguita da immediata decisione senza fissazione di una nuova udienza per la conclusione del giudizio, determina una compressione del diritto di difesa del ricorrente e una lesione del principio del contraddittorio, comportando la nullità del provvedimento impugnato. In tal caso, il Tribunale deve conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008 e agli artt. 737 ss. c.p.c., garantendo la possibilità per le parti di svolgere l'attività difensiva secondo termini congrui.
Cass. civ. n. 18563/2025
Il provvedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno, formulata dagli eredi del beneficiario deceduto, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. perché ha natura decisoria, incidendo con attitudine al giudicato sul diritto degli eredi, sancito dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016 a conoscere dati relativi a soggetti defunti al fine di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, e di promuovere le azioni previste dalla legge, anche di tipo conservativo, e ciò a prescindere dall'avvenuta utilizzazione all'uopo del rito camerale ex art. 737 c.p.c.
Cass. civ. n. 10243/2025
In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.
Cass. civ. n. 9218/2025
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Cass. civ. n. 34840/2024
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).
Cass. civ. n. 31849/2024
Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.
Cass. civ. n. 29908/2024
Nei procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullità della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore nocumento che la parte abbia subito.
Cass. civ. n. 17436/2024
Nel giudizio di opposizione ex lege n. 89/2001, regolato dagli artt. 737 e ss c.p.c., l'applicazione del modello processuale camerale e la natura giuridica dei diritti coinvolti inducono a ritenere sufficiente l'allegazione specifica dei fatti, potendo il giudice, nel caso in cui ritenga il quadro probatorio incompleto, assumere informazioni in applicazione dell'art. 738 ultimo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 10047/2024
Il procedimento di opposizione allo stato passivo non è un procedimento camerale regolato dall'art. 737 cod. proc. civ., bensì un procedimento contenzioso a cognizione piena avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.). Pertanto, nella liquidazione delle spese processuali si devono applicare i parametri relativi ai "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale", anziché quelli previsti per i procedimenti camerale ex art. 737 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 5437/2024
Il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove il provvedimento abbia risolto una controversia su diritti soggettivi in sede di volontaria giurisdizione; nel caso contrario, il provvedimento rientra nell'ambito dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e va qualificato come decreto (v. artt. 737 e ss c.p.c.), non impugnabile per cassazione ma modificabile o revocabile.
Cass. civ. n. 4004/2024
In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.
Cass. civ. n. 453/2024
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Cass. civ. n. 17717/2018
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modifiche in legge n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.
Cass. civ. n. 16821/2010
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice
Cass. civ. n. 18201/2006
Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilità della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 6272/2004
In tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità si applica il rito camerale; tuttavia, l'adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia perché questa non è sancita da alcuna norma, sia — in osservanza del principio di conservazione degli atti — perché il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio.
Cass. civ. n. 2776/2004
La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell'art. 737 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., affinché possano essere individuati il thema decidendum e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d'udienza — come consente l'art. 135 c.p.c. —, può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso (fattispecie in tema di decreto emesso all'esito di procedimento di opposizione a provvedimento prefettizio di espulsione di straniero, ex art. 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286).
Cass. civ. n. 16935/2002
La domanda di risarcimento ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall'art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilità della domanda, si desume che detta fase è improntata alla sommarietà e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all'evidenza che intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l'uso del ricorso, come è confermato, altresì, dal principio generale contenuto nell'art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilità ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto.
Cass. civ. n. 8513/2002
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il decreto del Tribunale, emesso a seguito di opposizione al decreto prefettizio, essendo provvedimento giurisdizionale di natura decisoria, deve essere, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 737 c.p.c. (richiamato dall'art. 13, nono comma, D.L.vo n. 286 del 1998 sia nella formulazione originaria che in quella novellata con l'art. 3 del D.L.vo n. 113 del 1999), motivato e contenere una sufficiente esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo, nonché l'indicazione delle norme che si ritengono violate onde permettere alla parte la possibilità di predisporre un'adeguata difesa in sede di impugnazione ed alla Corte di cassazione, giudice competente per l'impugnazione, di individuare a quale delle ipotesi previste dal citato art. 13 il Prefetto ha fatto riferimento nel disporre l'espulsione e di valutare le ragioni della decisione.
Cass. civ. n. 2381/2000
Il provvedimento emesso dal tribunale nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti in camera di consiglio, anche se di natura contenziosa (nella specie, rigetto del ricorso per la revisione della sentenza di divorzio relativamente all'obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento di figlio divenuto maggiorenne) legittimamente è sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore.
Cass. civ. n. 1608/1997
Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori, innanzi al tribunale, a norma dell'art. 38 att. c.c. (come modificato dall'art. 221 della legge 18 maggio 1975 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) ove attivato con citazione invece che con ricorso (a mezzo del quale deve essere introdotto, a norma dell'art. 737 c.p.c., trattandosi di giudizio soggetto al rito camerale anziché al rito contenzioso ordinario) non è viziato da nullità quando l'atto introduttivo contenga tutti gli elementi necessari a farlo considerare come ricorso e siano stati adottati dal giudice i conseguenti provvedimenti di legge ai fini della instaurazione del contraddittorio.