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Articolo 737 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Forma della domanda e del provvedimento

Dispositivo dell'art. 737 Codice di procedura civile

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono (1) con ricorso [125] (2) al giudice competente (3) e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [724, 728, 750, 779; c.c. 84 5, 87 6, 89 2, 250 4, 288 4, 305, 314] (4).

Note

(1) I procedimenti in camera di consiglio sono di norma promossi mediante ricorso dei soggetti indicati dalla legge o dai soggetti interessati, ossia tutti coloro che subiscono gli effetti diretti o riflessi del provvedimento, ma in alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge è il giudice che promuove il ricorso (336, 346, 348 e 361 c.c.) o anche il pubblico ministero.
(2) Il ricorso deve contenere l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda. Quando il ricorso è presentato dal privato deve essere sottoscritto dal difensore con procura, anche se di norma l'assistenza del difensore nei procedimenti in camera di consiglio non è necessaria in ragione del fatto che si tratta di procedimenti interamente gestiti dal giudice. Inoltre, il ricorso deve essere presentato in forma scritta ad substantiam eccetto alcune ipotesi tassativamente previste in cui è possibile presentarlo anche oralmente in udienza. Infine, il ricorso depositato presso la cancelleria del giudice competente, va notificato solo se concerne l'interesse di soggetti distinti dal ricorrente.
(3) Per ciò che concerne la competenza nei procedimenti camerali, il legislatore ha stabilito che sia necessario stabilire di volta in volta il giudice competente per materia e per territorio. Nel caso in cui non sia determinato il giudice territorialmente competente sarà necessario guardare al giudice del luogo del domicilio e della residenza della persona nel cui interesse viene emesso il provvedimento, o, in mancanza, della residenza del ricorrente. Di norma, la competenza è del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni, anche se non mancano dei casi in cui la competenza viene devoluta al giudice di pace o al presidente del Tribunale.
(4) Il provvedimento che conclude il procedimento camerale è un decreto motivato, fatta eccezione per le ipotesi in cui è prevista la pronuncia di una sentenza (si pensi al caso della dichiarazione di morte presunta).

Spiegazione dell'art. 737 Codice di procedura civile

Il procedimento delineato dagli articoli dal 737 al art. 742 bis del c.p.c. c.p.c. ha natura di attività di tipo amministrativo, sia dal punto di vista strutturale (non è idoneo al giudicato), sia sotto il profilo funzionale (non tende ad attuare diritti, ma situazioni giuridiche meno definite, riconducibili alla figura degli interessi legittimi o di quelli semplici).
Generalmente, tale attività viene definita come “amministrazione del diritto privato affidata ad organi giurisdizionali”.
Nei casi di urgenza i provvedimenti del giudice tutelare possono essere sollecitati oralmente, dispensando, quindi, gli interessati dall'onere di farne formale richiesta mediante ricorso (così art. 43 delle disp. att. c.c. comma 2.

Per quanto concerne la forma del ricorso, esso dovrà contenere le indicazioni dettate dall’art. 125 del c.p.c., ovvero la sintetica esposizione delle ragioni della domanda.
È dubbio se sussista o meno l'onere del patrocinio, ma la giurisprudenza propende in generale per la tesi negativa (il ricorso può essere sottoscritto anche da un notaio).

Giudice competente è il tribunale in composizione monocratica, mentre manca un criterio unitario di individuazione in ordine alla competenza per materia e per territorio.
Generalmente è la stessa legge che, nel prevedere l'adozione del rito camerale, indica specificamente il giudice naturale, con attribuzioni inderogabili; tuttavia, in difetto di alcuna indicazione, si applicheranno gli artt. 38 e 45 disp. att. c.c., nella parte in cui stabiliscono una competenza generale del tribunale ordinario.
Si tratta di competenza inderogabile, ai sensi degli artt. 6 e 28 c.p.c.

Con riferimento gli atti istruttori, si ritiene che l'acquisizione ex officio di mezzi istruttori non presenti profili di incompatibilità con il rito camerale, non potendo, comunque, essere mai disposta per esonerare una delle parti dall'onere probatorio che grava su di essa.

I soggetti legittimati al ricorso variano in relazione ai singoli procedimenti e sono, generalmente, indicati dalla legge.
Tre sono i sistemi adottati dall’ordinamento per individuare i soggetti legittimati, individuandosi in alcuni casi chi è legittimato a proporre l'istanza, in altri casi concedendosi il potere di proporre l'istanza a qualunque interessato ed in altri casi ancora concedendosi tale potere al P.M. o al giudice di provvedere di ufficio.

Nei casi in cui la legittimazione attiva è attribuita indifferentemente a tutti gli interessati, devono considerarsi tali tutti coloro che subiranno gli effetti diretti o riflessi del provvedimento.
La legittimazione passiva, invece, spetta a tutti coloro che sono titolari di interessi configgenti con quelli di cui il ricorrente chiede la tutela.
Le questioni relative alla legittimazione nel procedimento di volontaria giurisdizione sono rilevabili ex officio
Il provvedimento ha la forma del decreto, il quale deve essere motivato, anche implicitamente o per relationem.

Massime relative all'art. 737 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17717/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modifiche in legge n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

Cass. civ. n. 16821/2010

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice

Cass. civ. n. 18201/2006

Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilità della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 6272/2004

In tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità si applica il rito camerale; tuttavia, l'adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia perché questa non è sancita da alcuna norma, sia — in osservanza del principio di conservazione degli atti — perché il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio.

Cass. civ. n. 2776/2004

La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell'art. 737 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., affinché possano essere individuati il thema decidendum e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d'udienza — come consente l'art. 135 c.p.c. —, può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso (fattispecie in tema di decreto emesso all'esito di procedimento di opposizione a provvedimento prefettizio di espulsione di straniero, ex art. 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286).

Cass. civ. n. 16935/2002

La domanda di risarcimento ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall'art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilità della domanda, si desume che detta fase è improntata alla sommarietà e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all'evidenza che intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l'uso del ricorso, come è confermato, altresì, dal principio generale contenuto nell'art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilità ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto.

Cass. civ. n. 8513/2002

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il decreto del Tribunale, emesso a seguito di opposizione al decreto prefettizio, essendo provvedimento giurisdizionale di natura decisoria, deve essere, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 737 c.p.c. (richiamato dall'art. 13, nono comma, D.L.vo n. 286 del 1998 sia nella formulazione originaria che in quella novellata con l'art. 3 del D.L.vo n. 113 del 1999), motivato e contenere una sufficiente esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo, nonché l'indicazione delle norme che si ritengono violate onde permettere alla parte la possibilità di predisporre un'adeguata difesa in sede di impugnazione ed alla Corte di cassazione, giudice competente per l'impugnazione, di individuare a quale delle ipotesi previste dal citato art. 13 il Prefetto ha fatto riferimento nel disporre l'espulsione e di valutare le ragioni della decisione.

Cass. civ. n. 2381/2000

Il provvedimento emesso dal tribunale nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti in camera di consiglio, anche se di natura contenziosa (nella specie, rigetto del ricorso per la revisione della sentenza di divorzio relativamente all'obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento di figlio divenuto maggiorenne) legittimamente è sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore.

Cass. civ. n. 1608/1997

Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori, innanzi al tribunale, a norma dell'art. 38 att. c.c. (come modificato dall'art. 221 della legge 18 maggio 1975 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) ove attivato con citazione invece che con ricorso (a mezzo del quale deve essere introdotto, a norma dell'art. 737 c.p.c., trattandosi di giudizio soggetto al rito camerale anziché al rito contenzioso ordinario) non è viziato da nullità quando l'atto introduttivo contenga tutti gli elementi necessari a farlo considerare come ricorso e siano stati adottati dal giudice i conseguenti provvedimenti di legge ai fini della instaurazione del contraddittorio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 737 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. C. chiede
martedì 03/01/2023 - Puglia
“Con riferimento alla richiesta di consulenza n. Q202232502, considerando che i bilanci indicati non saranno a disposizione in quanto l’amministratore non li ha presentati e quindi non potranno essere approvati e probabilmente si procederà alla nomina di nuovo amministratore come si dovrà procedere per “adire l’Autorità Giudiziaria perché emetta i provvedimenti di volontaria giurisdizione, necessari per la gestione e il godimento del bene comune”?”
Consulenza legale i 10/01/2023

I procedimenti di volontaria giurisdizione sono disciplinati dall’art. 737 c.p.c. e si introducono con il deposito di un ricorso da parte dell’interessato - o degli interessati - al Giudice competente.
Viene fissata l’udienza per la comparizione delle parti e il Tribunale emana poi il decreto motivato.
Saranno i giudici che compongono il Collegio a decidere se è necessaria attività istruttoria, se nominare un amministratore giudiziario o dare direttamente indicazioni sulle attività necessarie da compiere.

È dibattuto in dottrina e giurisprudenza se per i procedimenti di volontaria giurisdizione sia obbligatorio il patrocinio di un legale o se la parte possa presentare in autonomia il ricorso.
Ai fini della nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 1105 del c.c. e dei provvedimenti ivi indicati, si consiglia di rivolgersi in ogni caso ad un legale.

Si segnala, però, che in caso di nomina di un nuovo amministratore, possa occuparsi lui di redigere i bilanci degli anni precedenti senza che sia necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.



DONATELLA B. chiede
martedì 08/03/2022 - Emilia-Romagna
“Egregio Avvocato,

In seguito all'istanza di nomina di ads sulla mia persona, da parte delle mie cugine, il mio avvocato ed io abbiamo ricevuto CTU favorevole, dichiarante esplicitamente la non necessita'. La mia domanda non riguarda pero' la sentenza ma il rimborso spese legali, in quanto l'avvocato ha dimenticato di richiedere vittoria spese in Comparsa difensiva.Posta la soma, 3000, 00, ho richiesto all'avvocato una breve memoria scritta, anzi una vera procura speciale per presentare la memoria. L'avvocato sostiene pero' che presentera' la domanda oralmente, con la possibiita' che non venga neppure messo a verbale, precludendomi cosi' l'appello.
Durante il procedimento di successione di mia madre ho visto gli avvocati presentare memorie anche quando non era prescritto, e' secondo un articolo, o prassi, inammissibile depositare una richiesta al Gt?
Io stessa ho presentato note scritte in udienza, acquisite.
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 17/03/2022
Nei procedimenti civili i termini per il deposito di memorie difensive sono scanditi dal codice di procedura civile, che permette al giudice di autorizzarne il deposito in determinate fasi del procedimento, previa istanza di parte.
Ne sono un esempio l'art. 183 del c.p.c., comma 6, e l'art. 190 del c.p.c..

I procedimenti di volontaria giurisdizione quale quello di cui al quesito, si svolgono con le forme semplificate dei procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art 737 e seguenti c.p.c..
In detti procedimenti non sono definiti termini perentori per il deposito di memorie nel corso del procedimento.

Nel caso di specie, il Suo difensore potrà ancora depositare una memoria per richiedere la condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali; allo stesso modo, potrà richiedere la condanna alle spese anche in udienza, semplicemente chiedendo che l’istanza sia verbalizzata (il Giudice non potrà esimersi).
Entrambe le soluzioni sono altrettanto valide; tuttavia, nessuna delle due comporta la certezza dell’accoglimento della domanda.


L.G. chiede
giovedì 05/11/2015 - Estero
“In materia di separazioni la giurisprudenza ha in parte modificato la procedura civile nel senso di ammettere a volte quali prove documenti presentati tardivamente, e ciò alfine di privilegiare una giustizia più "sostanziale" in una materia di rilievo non solo privatistico (cassazione 5876/12 e 6562/14). E' possibile secondo voi richiedere, con una interpretazione estensiva, che gli stessi criteri si possano applicare anche a procedimenti di divorzio, specialmente nei casi in cui il procedimento relativo alla separazione non sia stato ancora definito (cioè sia pendente in appello)?”
Consulenza legale i 12/11/2015
In relazione al quesito proposto, va innanzitutto chiarito che il procedimento di divorzio, disciplinato dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. modifiche, può essere intrapreso da uno (divorzio giudiziale) o entrambi i coniugi (divorzio congiunto) in tutti i casi previsti dalla legge, ma in particolare - e nella maggior parte dei casi - dopo un certo periodo di tempo dopo la separazione. L'art. 3 n. 2 lett. b), come modificato dalla recente riforma, prevede oggi il termine di un anno, o di sei mesi in caso di separazione consensuale, di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale).
Quindi, normalmente, il divorzio si celebra in un momento successivo rispetto al processo di separazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che si ritiene scindibile la pronuncia sulla separazione personale dalla pronuncia sulle altre questioni attinenti l’addebito o il mantenimento, con ciò consentendosi la proposizione della successiva domanda di divorzio anche quando ancora penda l'appello per la separazione sugli aspetti patrimoniali della stessa (v. tra le altre Cass. civ. n. 16985/2007 e n. 15157/2005).
Per questo motivo è possibile che pendano contemporaneamente il giudizio di primo grado per il divorzio e quello d'appello per la separazione.

Ciò chiarito, sul fatto che venga o meno ammessa la produzione tardiva di documenti nel primo grado di giudizio di divorzio, molto è lasciato alla discrezione del Giudice dinnanzi al quale si celebra il singolo processo, anche se deve sottolinearsi come in prime cure il rito ordinario preveda una produzione documentale a tappe forzate, in particolare in base all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Questo sancisce che il giudice, all'udienza di comparizione, concede tre termini:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

I documenti posti a sostegno delle domande delle parti vanno prodotti entro questi termini. E' ammessa la produzione tardiva solo se la parte possa provare di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, chiedendo di conseguenza di essere rimessa in termini (art. 153 del c.p.c.).

Le sentenze citate nel quesito attengono a un caso particolare: il divorzio in grado di appello, con specifico riferimento a quanto previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 ma prima delle ulteriori modifiche dettate dal D.L. n. 35 del 2005 (nelle due sentenze citate questa normativa si applicava ratione temporis).

Con la sentenza n. 5876 del 13.4.2012, la Cassazione ha riconosciuto alle parti, nel rito camerale in appello, la possibilità di produrre documenti anche oltre il termine fissato a tal fine, purché avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio. Precisamente, si sostiene che "nel rito camerale di cui all'articolo 4 comma 12 della legge n. 898/1970 l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla tardiva produzione documentale (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 8547 del 28 maggio 2003 secondo cui, nel rito camerale in appello, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in discorso)".

Nella più recente pronuncia 20.3.2014, n. 6562, la Corte di Cassazione ribadisce che nel giudizio di divorzio in appello, l'acquisizione dei mezzi di prova documentali è ammissibile fino alla udienza di discussione in camera di consiglio, purché sulla produzione si possa considerare instaurato il completo contraddittorio (viene richiamata la sentenza del 2012).

Alla luce di questa giurisprudenza, che attiene solamente al grado d'appello, non ci appare possibile presentare tardivamente, in primo grado, prove documentali. Sarà il giudice a stabilire se il difetto di tempestività sia o meno sanabile.

Va posta attenzione, però, ad un elemento fondamentale: nel giudizio di divorzio instaurato in pendenza dell'appello per la separazione sulle condizioni economiche, il giudice è autorizzato solo ad emanare un provvedimento che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre deve rimandare la decisione sulle altre questioni fino alla definizione del giudizio di separazione. Quindi, non c'è il reale rischio di produrre tardivamente documenti durante il divorzio, se questi attengono a vicende oggetto del giudizio di separazione.