Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17144 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La competenza territoriale inderogabile č prevista solo nei casi indicati dall'art. 28 cod. proc. civ., e non si estende a situazioni diverse, come ad esempio la richiesta di pagamento di interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 dovuti per pregressi ritardi nei pagamenti delle spettanze.

(massima n. 2)

In caso di adesione al foro derogabile indicato dalla controparte, il giudice deve limitarsi a cancellare la causa dal ruolo senza pronunciarsi sulla competenza territoriale e senza condannare alle spese processuali.

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