Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 14390 del 9 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimitą per una delle parti attraverso un rinvio mobile alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Ne consegue che la soppressione dell'ufficio giudiziario indicato convenzionalmente non rende inefficace la suddetta clausola, che dovrą intendersi riferita all'ufficio giudiziario che abbia accorpato quello soppresso.

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