Cassazione civile Sez. II sentenza n. 664 del 29 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza per territorio, la clausola contrattuale che renda esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., implica, comunque, deroga all'ordinaria competenza dell'autoritą giudiziaria a norma del combinato disposto degli artt. 29 e seguenti del codice di rito e 1341 e seguenti del codice civile e, pertanto, ai sensi di tali ultime norme, deve essere specificamente approvata per iscritto.

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