(massima n. 1)
In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.