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Articolo 29 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma ed effetti dell'accordo delle parti

Dispositivo dell'art. 29 Codice di procedura civile

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [1341, 1342 c.c.] (1) (2). L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (3).

Note

(1) L'articolo in commento analizza solamente l'accordo preventivo alla instaurazione del processo e derogatorio della competenza stessa: secondo l'orientamento dominante in dottrina, si tratta di un vero e proprio negozio giuridico ad effetti processuali. Il foro così individuato dalle parti mediante tale negozio opera soltanto nei loro confronti e non produce effetto alcuno rispetto ai soggetti terzi rimasti estranei all'accordo, in virtù della regola generale di cui all'art. 1372 del c.c..
(2) L'accordo deve riferirsi ad uno o più affari determinati e deve essere redatto nella forma scritta ad validitatem. Nell'ipotesi in cui sia inserito nelle condizioni generali di contratto (1341 c.c.) predisposte da uno dei contraenti o sia contenuto in moduli o formulari (tipiche sono le polizze di assicurazione (1342 c.c.), la clausola che lo prevede deve essere specificamente approvata per iscritto a pena di nullità.
(3) Si precisa che il foro convenzionalmente scelto dalle parti può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Infatti, se manca una volontà espressa, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.

Spiegazione dell'art. 29 Codice di procedura civile

L'accordo tra le parti può avvenire all'interno del processo oppure essere preventivo allo stesso; l'articolo in esame prende in considerazione questo secondo caso, stabilendo le modalità dell'accordo derogativo della competenza.

La prima parte della norma stabilisce che è consentito derogare alla competenza territoriale con riferimento ad uno o più affari specifici, ovvero per tutte le controversie che possono derivare da un determinato contratto (l’espressione “affare”, infatti, deve intendersi in senso più ampio di controversia).

Un accordo derogatorio di tale tipo può essere inserito in un contratto come clausola accessoria (in questo caso la nullità del contratto non si estende automaticamente alla clausola), ma può anche costituire oggetto di un accordo autonomo, riferito a una o più controversie determinate.

Per quanto attiene alla sua natura giuridica, si ritiene preferibile la tesi secondo cui tale accordo è assimilabile ad un negozio giuridico di diritto privato, ma con effetti processuali.
Da ciò se ne deve far conseguire che lo stesso sarà impugnabile per i vizi della volontà secondo quanto previsto dall'art. 1427 del c.c. e ss. e che, in quanto negozio giuridico di diritto privato, non è destinato ad operare nei confronti di chi vi sia rimasto estraneo (per il terzo, infatti, la clausola di deroga è res inter alios acta).
Quanto appena detto vale in particolare per tutti quei casi in cui sia stipulato un contratto a favore di terzo, ove il terzo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.

Secondo la tesi prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, se non vi è un'espressa statuizione in merito, la semplice deroga non è sufficiente ad attribuire al foro indicato nell'accordo carattere di esclusività.
Si afferma, infatti,che la scelta di attribuire al giudice designato convenzionalmente competenza esclusiva, non può ricavarsi da argomenti presuntivi e non deve far sorgere alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (sarà, tuttavia, sufficiente utilizzare a tal fine espressioni quali "esclusivamente" o "in via esclusiva").
Pertanto, qualora le parti si siano limitate ad indicare un foro come competente per "qualsiasi controversia" che sorgerà tra loro rispetto ad un determinato contratto, il foro così fissato convenzionalmente sarà meramente alternativo rispetto ai fori generali, ma non esclusivo.

Va precisato che la competenza territoriale convenzionale, anche qualora sia espressamente prevista come esclusiva, non può mai integrare un'ipotesi di competenza inderogabile, dal momento che l'inderogabilità è prevista solo dalla legge (così art. 28 del c.p.c.); prova ne è che la stessa può in qualsiasi momento essere modificata con un successivo accordo tra le parti (art. 38 del c.p.c., 3° co.) o per ragioni di connessione oggettiva (non per ragioni di mera connessione soggettiva).

Dal punto di vista formale l'accordo di deroga deve risultare da atto scritto e si ritiene, secondo quanto previsto anche dal codice civile agli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c., che tale forma scritta sia richiesta ad substantiam.
Qualora non vengano rispettati i requisiti di forma, l'accordo sarà nullo e tale nullità potrà essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

E’ stato precisato in giurisprudenza che se la clausola di deroga alla competenza territoriale sia contenuta in un contratto per adesione, deve essere espressamente, specificamente e separatamente approvata per iscritto; in difetto di ciò è da considerarsi nulla ed anche qui la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

Un’ipotesi particolare ricorre nel caso di rapporto di lavoro subordinato: la clausola che deroga alla competenza per territorio non deve necessariamente essere approvata espressamente per iscritto, purché sia il risultato di una concreta contrattazione svoltasi tra le parti.

Massime relative all'art. 29 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 33309/2019

Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.

Cass. civ. n. 16439/2019

E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.

Cass. civ. n. 19714/2018

Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).

Cass. civ. n. 16006/2011

La clausola di deroga alla competenza in via esclusiva contenuta, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., in un accordo negoziale riguardo alle controversie nascenti da esso, opera anche con riguardo alla domanda con cui una delle parti chieda l'accertamento dell'inesistenza o invalidità dell'accordo medesimo.

Cass. civ. n. 24869/2010

La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.

Cass. civ. n. 9314/2008

Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di leasing le parti pattuiscano che l'utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l'azione di riscatto, anche nell'ipotesi che ad agire non sia l'utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).

La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest'ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto.

Cass. civ. n. 5030/2000

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.

Cass. civ. n. 11616/1998

La designazione convenzionale di un Foro territoriale anche se coincidente con uno dei Fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29, secondo comma c.p.c.), la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri Fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato Foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione.

Cass. civ. n. 7896/1994

La deroga convenzionale alla competenza per territorio, ancorché esclusiva, non può riguardare anche un affare diverso da quello per il quale la deroga fu pattuita e non può estendersi anche ad un convenuto diverso dalla persona dell'altro contraente: in particolare, il disposto dell'art. 33 c.p.c., per avere contenuto derogativo agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non è suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica, relativamente al foro convenzionalmente pattuito.

Cass. civ. n. 159/1990

Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 cpv. c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti — perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo — senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto.

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