Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18890 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. solo in presenza di un conflitto negativo tra giudici per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. Se il giudice della riassunzione eleva un conflitto senza indicare la competenza per materia o territoriale inderogabile dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice, la richiesta è inammissibile e la competenza rimane radicata presso il giudice ad quem.

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