(massima n. 1)
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. solo in presenza di un conflitto negativo tra giudici per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. Se il giudice della riassunzione eleva un conflitto senza indicare la competenza per materia o territoriale inderogabile dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice, la richiesta è inammissibile e la competenza rimane radicata presso il giudice ad quem.