Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3315 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di deroga della competenza territoriale può essere considerata valida solo se vi è una dichiarazione espressa univoca che dimostri la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

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