Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9283 del 11 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest’ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione). Invero, secondo un’interpretazione fatta propria anche dalla Corte di giustizia della UE, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione è sufficiente che la clausola negoziale individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.

(massima n. 2)

Il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, segnando tale momento l’inizio dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza e nella conseguente impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Ne consegue che il menzionato regolamento non è precluso dalla circostanza che la causa, precedentemente introitata per la decisione del merito, sia rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa, e neppure quando la questione di giurisdizione sia stata delibata, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio.

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