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Successione testamentaria: distinzione tra erede e legatario

Successione testamentaria: distinzione tra erede e legatario
Si acquisisce la qualità di erede quando si subentra nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario o in una quota di esso, mentre si diventa legatari se il testatore attribuisce la titolarità di singoli e individuati beni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27413/2017, ha enunciato i criteri volti a distinguere le due posizioni successorie.

La vicenda trae origine dalla domanda di riduzione promossa dal moglie di un defunto, nei confronti delle disposizioni testamentarie, con le quali, quest’ultimo, lasciava la maggior parte dei suoi beni ad una sorella, nominata unica erede, mentre alla moglie, con cui peraltro non aveva figli, solo determinati beni.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, accoglieva la domanda della donna e disponeva il ristoro della quota legittima.
La sorella del de cuius, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello.

La Corte d'appello, investita della questione, ha dovuto preliminarmente stabilire se si fosse innanzi a una istituzione a titolo di erede ex certa re o se si trattasse invece di legato in conto o in sostituzione di legittima.

Ricordava la Corte che si ha una istituzione di erede ex re certa quando il testatore attribuisce all'erede non una quota dell'intero patrimonio ereditario, ma una o più cose determinate. In questo caso, infatti, non si ha legato, ma una vera istituzione di erede tutte le volte in cui risulta evidente che il testatore ha inteso i beni assegnati come rappresentativi di una quota di eredità.
Si configura, invece, un legato quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto, ma come beni specifici.
Se il legato viene lasciato in conto di legittima, il legittimario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede.
Se il legato viene lasciato in sostituzione di legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima.

A fronte di tali precisazioni, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la moglie fosse stata istituita erede e dunque che l'attribuzione a lei fatta non potesse qualificarsi come legato in conto di legittima.
La sorella del de cuius ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 551 c.c., in quanto le disposizioni testamentarie avrebbero dovuto essere interpretate nel senso di un lascito di legato in favore della moglie e non di una istituzione a titolo di erede ex certa re.

Investita della questione, la Suprema Corte, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di distinzione tra erede e legatario. In particolare: “ai sensi dell'art. 588 c.c., si rileva che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso richiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni”.

In ogni caso, l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n.3016).

Per tali motivi, la Suprema Corte, confermava la pronuncia di secondo grado, in quanto sorretta da logica e coerente motivazione, ritenendo che il ricorso proposto dalla sorella fosse finalizzato esclusivamente ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa.



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